DETERMNAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE E DEI GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

Territorio e autonomie locali
7 Maggio 2010
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali è stato inciso con l’entrata in vigore della legge n. 266/2005 che, all’articolo 1, comma 54, stabiliva la rideterminazione in riduzione nella misura del dieci per cento, rispetto all’ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali. L’effetto di “sterilizzazione permanente” del sistema delle indennità attribuito alla suddetta norma trova una importante conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Tali recenti norme prevedono la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 del citato art. 82, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l’eliminazione della possibilità degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
La suddetta linea interpretativa è stata avvalorata dalla Corte dei Conti che ha evidenziato che a seguito delle novità normative introdotte dal citato art. 76 del D.L. n. 112/2008 le predette indennità sono ora immodificabili da parte degli organi degli enti locali.
Di recente, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 21 dicembre 2009, con deliberazione n. 6/Sez.Aut/2010/QMIG, ha ritenuto che l’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, deve ritenersi non più vigente.

Testo 

Class.15900/TU/00/82 Roma, .

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
(Rif. n. /Fasc.1298/Area II

e, p.c.: AL COMUNE DI

Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: compensi: indennità e gettoni di presenza.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito del comune di in merito alla determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori comunali.
Al riguardo, si osserva che il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali è stato inciso con l'entrata in vigore della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) che, all'articolo 1, comma 54, stabiliva 'per esigenze di coordinamento della finanza pubblica' la rideterminazione in riduzione nella misura del dieci per cento, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali.
Tuttavia l'effetto di 'sterilizzazione permanente' del sistema delle indennità attribuito alla suddetta norma, che mal si conciliava -logicamente e normativamente- con le sopravvenute novelle agli artt. 82 e 83 del Testo Unico, apportate dall'art. 2, comma 25, della Finanziaria 2008, trova ora una importante conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). Tali recenti norme prevedono, infatti, la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 del citato art. 82, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l'eliminazione della possibilità degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
La suddetta linea interpretativa è stata avvalorata dal parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei Conti in data 3 aprile 2009, con il quale l'organo regionale, nell'effettuare una puntuale ricostruzione delle varie norme succedutesi nell'arco di tempo preso in esame, ha evidenziato che a seguito delle novità normative introdotte dal citato art. 76 del D.L. n. 112/2008 le predette indennità sono ora immodificabili da parte degli organi degli enti locali.
Si soggiunge, tuttavia, per completezza di informazione, che, di recente, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 21 dicembre 2009, con deliberazione n. 6/Sez.Aut/2010/QMIG, depositata in Segreteria il 21/01/2010, ha ritenuto che l'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, deve ritenersi non più vigente.