Conferimento funzioni direttore generale a Segretario comunale (ex comma 4, art. 108, D. Lgs. n. 267/2000) luce disposizioni art. 2, comma 186, lett. d), L. n. 191/2009, integrato L. n. 42/2010.

Territorio e autonomie locali
1 Giugno 2010
Categoria 
14.02 Conferimento delle funzioni e valutazione
Sintesi/Massima 

Applicazione suindicate leggi (non contenenti espressa modifica citato comma 4) prevedenti soppressione figura Direttore generale in comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti - Decadenza facoltà conferimento predette funzioni nelle particolari fattispecie elencate comma 4, nonché quella relativa stipula convenzioni tra comuni popolazione inferiore quella attualmente richiesta(comma 3) fermo restando, tra compiti ordinari Segretario, quello sovrintendere e coordinare attività dirigenti (art. 97, comma 4, suindicato D. Lgs. 267/2000)

Testo 

Con una e-mail, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità di conferire le funzioni di direttore generale al Segretario comunale ex comma 4 dell'art. 108, del D.Lgs. n. 267/2000, alla luce delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 186, lett. d), della legge n. 191/2009, come integrato dalla legge n. 42/2010, che pur non modificando espressamente il citato comma 4, hanno previsto la soppressione della figura del Direttore generale nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.
Al riguardo, si fa presente che il richiamato art. 2, comma 186 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), tra le misure di contenimento della spesa pubblica, prevede, alla lett. d), la soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Si deve tenere presente che nella formulazione originaria, la soppressione della predetta figura era valida per tutti i comuni e solo con le modifiche apportate al citato comma 186, dal D.L. 25/1/2010, n. 2, convertito dalla legge finanziaria 26 marzo 2010, n. 42, questa è stata reintrodotta per gli enti con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.
Ai fini, quindi, di una lettura sistematica della norma coerente con la finalità perseguita dal legislatore, sembra doversi ritenere, condividendo le argomentazioni svolte dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota 20134 del 27.4.2010, in risposta ad analogo quesito, che sia venuta meno anche la facoltà prevista dal comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, di conferire le predette funzioni di Direttore generale al Segretario comunale, nelle particolari fattispecie elencate nel comma stesso, tenuto conto che in ogni caso la normativa contrattuale disciplinante il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali prevede la corresponsione di un compenso per l'espletamento di dette funzioni.
Per le stesse considerazioni, si deve ritenere venuta meno anche la facoltà prevista dal comma 3, del medesimo art. 108 di stipulare convenzioni tra comuni con popolazione inferiore a quella attualmente richiesta per il conferimento dell'incarico in parola.
Resta ferma, in ogni caso, la previsione contenuta nell'art. 97, comma 4 del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000, che assegna tra i compiti ordinari del Segretario, quello di sovrintendere e coordinare l'attività dei dirigenti.