COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN UN PROCEDIMENTO PENALE. (ART 3 TER D.L. 22.2.2002 N. 13 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24.4.2002 N 75)

Territorio e autonomie locali
10 Maggio 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE NON COSTITUISCE CAUSA DI INCOMPATIBILITA'

Testo 

Classifica 1590120 Roma, 10 MAGGIO 2010

OGGETTO: Comune di ......... Richiesta di nomina di un commissario con poteri sostitutivi per la costituzione di parte civile dell'ente.

Con riferimento alla richiesta in oggetto occorre preliminarmente sgombrare il campo da un errato presupposto , cioè la paventata decadenza del Sindaco e della Giunta come conseguenza della costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale: tale situazione, per precisa scelta legislativa, non costituisce più, sin dal 2002, causa di incompatibilità (cfr. Corte App. Napoli, Sez. I. 06-06-2006).
Il testo originario dell'art. 63, comma 1, n. 4, del d. lgs. n. 267/2000 nulla disponeva riguardo all'azione civile esercitata in sede penale mediante la costituzione di parte civile, con la conseguenza che, in base ai principi che regolano la materia, anche questa non poteva che essere considerata lite civile pendente tra l'ente costituitosi parte civile (che in tal modo fa valere la sua domanda di risarcimento dei danni derivanti dal reato) e l'imputato.
Senonché la norma è stata modificata dall'art. 3 ter del d. l. 22.2.2002, n. 13, convertito con modificazioni in legge 24.4.2002, n. 75, disponendo che "la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità" ed aggiungendo che "la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato".
Sul punto all'epoca sono state diramate da questo Dipartimento due circolari, la n. 5 del 27.4.2002 e la n. 8 del 30.7.2002, che si allegano in copia.
Anche la Regione Sicilia , cui è attribuita la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali, ha disciplinato in modo conforme la fattispecie prevedendo, all'art.17 della legge regionale 16 dicembre 2008 , n.22, che ' la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità '.
Premesso, quindi, che l'eventuale costituzione di parte civile del Comune non comporterebbe la decadenza del sindaco, va rilevato che la richiesta avanzata dai consiglieri in questione di nomina di un Commissario, da parte del Prefetto, ai sensi degli artt.120 Cost. ed 8 della legge n,131/2003, appare peraltro chiaramente infondata.
Il potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 Cost. costituisce infatti strumento eccezionale e straordinario, per le finalità perseguite e per le modalità di attuazione, in quanto la sua attivabilità è limitata ai casi di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero di necessità di intervento a tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ipotesi che non ricorrono nel caso in questione.
Va infine rilevato che la citata norma della legge n.131/2003 fa espressamente salve le competenze delle Regioni a statuto speciale in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.