INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA.

Territorio e autonomie locali
25 Maggio 2010
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Al presidente del consiglio di una comunità montana non spettano compensi diversi da quelli previsti dall’art. 8, comma 2, del D.M. 119/2000 per i componenti dei consigli delle comunità montane, in quanto l’art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1 non ha incluso la figura del “presidente del consiglio delle comunità montane” nel novero dei suoi destinatari. L’elencazione degli amministratori recata dall’art. 82 del citato T.U. non consente un’applicazione in via analogica delle disposizioni in materia di trattamento economico degli amministratori locali, considerata anche l’incidenza che le relative spese hanno sul bilancio dell’ente.

Testo 

Prot. n.15900/TU/00/82 Roma,
ALLA COMUNITA' MONTANA

e, p.c. ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

OGGETTO: Quesito in materia di indennità di funzione ex art.82 TUEL 267/2000.

Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi : indennità di funzione.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale viene chiesto il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità di attribuire l'indennità di funzione al presidente del consiglio della comunità montana.
Al riguardo, si rappresenta che al presidente del consiglio di una comunità montana non spettano compensi diversi da quelli previsti dall'art. 8, comma 2, del D.M. 119/2000 per i componenti dei consigli delle comunità montane.
L'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, ha previsto il regime dell'indennità per i componenti degli organi esecutivi nonché per i presidenti dei consigli comunali e provinciali, non includendo la figura del 'presidente del consiglio delle comunità montane' nel novero dei suoi destinatari. Il 2° comma del medesimo articolo, stabilisce il regime dei gettoni di presenza per i componenti degli organi consiliari.
L'elencazione degli amministratori recata dall'art. 82 del citato T.U. non consente, pertanto, un'applicazione in via analogica delle disposizioni in materia di trattamento economico degli amministratori locali, considerata anche l'incidenza che le relative spese hanno sul bilancio dell'ente.
Si soggiunge, peraltro, che non appare praticabile una previsione statutaria che riconosca in favore del presidente del consiglio della comunità montana una indennità di funzione, derogando a quanto stabilito dall'art. 82 del T.U.E.L..
Lo status ed il trattamento economico degli amministratori locali sono espressamente disciplinati dalla legge dello Stato e, in particolare, dal Titolo III - Capo IV del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui non è consentito introdurre in materia nuove o diverse disposizioni come quella ipotizzata da codesta amministrazione, salvo che la legge dello Stato non delegifichi la materia stessa demandandola agli statuti degli Enti locali.