INDENNITA' DI FINE MANDATO DA CORRISPONDERE AD UN EX SINDACO CHE GODEVA, DURANTE IL PERIODO DEL SUO MANDATO AMMINISTRATIVO, DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE

Territorio e autonomie locali
1 Giugno 2010
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Non sussistono preclusioni alla corresponsione della indennità di fine mandato ad un ex sindaco che godeva, durante il periodo del suo mandato amministrativo, del trattamento di pensione.
L’art. 82, comma 8, del decreto legislativo n.267/2000, ha introdotto l’indennità di fine mandato per il sindaco ed il presidente della provincia. La stessa costituisce “un’integrazione” dell’indennità di funzione prevista in favore del sindaco alla fine dell’incarico amministrativo.
L’istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell’art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un’indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno.
Tale misura si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente per il periodo di concreto esercizio dei poteri sindacali.
Con circolare n. 5 del 5 giugno 2000 e da ultimo con la circolare n. 4 del 28 giugno 2006, questo Ministero ha ribadito quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, all’uopo interpellato, con il parere espresso nell’adunanza della Sezione Prima del 19 ottobre 2005, con cui viene riconfermato che l’emolumento de quo va commisurato all’indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.

Testo 

Class.15900/TU/00/82 Roma,
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
(Rif. n. 3941/AREA II (EE.LL.) del 12 aprile 2010)

Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento
economico : Indennità di fine mandato.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito da parte del comune di in merito alla legittimità dell'erogazione dell'indennità di fine mandato da corrispondere ad un ex sindaco.
Al riguardo, nel rappresentare che non sussistono preclusioni alla corresponsione della predetta indennità ad un ex sindaco che godeva, durante il periodo del suo mandato amministrativo, del trattamento di pensione, si precisa quanto segue.
L'art. 82, comma 8, del decreto legislativo n.267/2000, ha introdotto l'indennità di fine mandato per il sindaco ed il presidente della provincia. Dalla formulazione testuale della disposizione si evince che la stessa costituisce 'un'integrazione' dell'indennità di funzione prevista in favore del sindaco alla fine dell'incarico amministrativo.
L'istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell'art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un'indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.
Si soggiunge, inoltre, che la misura dell'indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente per il periodo di concreto esercizio dei poteri sindacali.
Con circolare n. 5 del 5 giugno 2000 e da ultimo con la circolare n. 4 del 28 giugno 2006, questo Ministero ha ribadito quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, all'uopo interpellato, con il parere espresso nell'adunanza della Sezione Prima del 19 ottobre 2005, con cui viene riconfermato che l'emolumento de quo va commisurato all'indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.