Il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali è stato inciso con l’entrata in vigore della legge n. 266/2005 che, all’articolo 1, comma 54, stabiliva la rideterminazione in riduzione nella misura del dieci per cento, rispetto all’ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali. L’effetto di “sterilizzazione permanente” del sistema delle indennità attribuito alla suddetta norma trova una importante conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Tali recenti norme prevedono la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 del citato art. 82, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l’eliminazione della possibilità degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
La suddetta linea interpretativa è stata avvalorata dalla Corte dei Conti che ha evidenziato che a seguito delle novità normative introdotte dal citato art. 76 del D.L. n. 112/2008 le predette indennità sono ora immodificabili da parte degli organi degli enti locali.
Di recente, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 21 dicembre 2009, con deliberazione n. 6/Sez.Aut/2010/QMIG, ha ritenuto che l’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, deve ritenersi non più vigente.