Copertura posto operaio specializzato (vacante per mobilità) mediante trasferimento dipendente Soc.r.l. a capitale interamente pubblico luce recenti disposizioni normative assoggettanti, per determinati settori, dette società a medesimo regime valevole

Territorio e autonomie locali
5 Maggio 2010
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Non equiparazione dipendenti citata società quelli amministrazione pubblica, stante regolamentazione medesima da norme di natura strettamente civilistica - Non corretta, stato attuale della normativa, previsione passaggio diretto (previsto art. 30 D. Lgs. n. 165/2001)predetto personale ad amministrazione locale,in quanto comportante elusione forme reclutamento prescritte da Costituzione per accesso a pubblica amministrazione per mancato espletamento procedura concorsuale.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità di coprire un posto di operaio specializzato, resosi vacante per mobilità dal 1° aprile 2010, mediante il trasferimento di un dipendente di una Società S.r.l., società a capitale interamente pubblico, deputata alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e a cui il comune medesimo partecipa, alla luce delle recenti disposizioni normative che assoggettano, per determinati settori, le società a capitale interamente pubblico al medesimo regime valevole per le amministrazioni pubbliche.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la società a responsabilità limitata, anche nel caso in cui sia caratterizzata da finalità di interesse pubblico, continua ad essere regolata da norme di natura strettamente civilistica. L'estensione, pertanto, alle predette società da parte del legislatore di alcune specifiche disposizioni dettate per le amministrazioni pubbliche, non è di per sé sufficiente ad equiparare i dipendenti di dette società a quelli di una amministrazione pubblica e a consentirne il passaggio diretto secondo la disciplina recata dall'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001.
Infatti, come affermato in più occasioni anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con pareri resi su questioni analoghe (vedi nota UPPA n. 6/06 del 22 settembre 2006, n. 42213 del 22.11.2006, n. 43385 del 30.9.2008), allo stato attuale della normativa, la previsione del passaggio diretto di personale da una società a partecipazione pubblica all'amministrazione locale comporterebbe una elusione delle forme di reclutamento prescritte dalla Costituzione per l'accesso ad una pubblica amministrazione, in ragione del mancato espletamento di una procedura concorsuale per l'assunzione del dipendente di cui trattasi.