Statuto comunale. Divieto del terzo mandato consecutivo degli assessori.

Territorio e autonomie locali
25 Maggio 2010
Categoria 
05.01.03 Rieleggibilità allo scadere del mandato
Sintesi/Massima 

Non può trovare applicazione la norma statutaria che non consenta l’espletamento di un terzo mandato consecutivo da parte degli assessori, tenuto conto che la disciplina degli organi di governo comunali e provinciali, a cui è riconducibile la figura dell’assessore, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art.117, comma 2, lett. p), della Costituzione e, come tale, è sottratta alla potestà statutaria.

Testo 

E' stato richiesto l'avviso dello scrivente in merito all'applicabilità dell'art. 22 dello statuto del comune di . il quale non consente l'espletamento di un terzo mandato consecutivo da parte degli assessori, tenuto conto della circostanza che, nel caso di specie, l'incarico assessorile è stato ricoperto per due volte consecutive ma, in entrambi i casi, con durata inferiore a quella della consiliatura nella quale era stato conferito.
Al riguardo si osserva che detta previsione statutaria era stata, a suo tempo, adottata in vigenza dell'art.34 della l. n. 142/1990, come sostituito dall'art.16 della l.n.81/1993, recependone la conforme previsione che vietava, al c.3), il terzo mandato consecutivo dell'assessore, in analogia alla disciplina disposta per il sindaco.
Successivamente, la legge 3 agosto n. 265/1999 (art. 11, comma 11) abrogò espressamente l'anzidetta norma con la conseguenza che le disposizioni statutarie ad essa conformate sono, da quel momento,da considerarsi caducate e, quindi, inapplicabili.
Anche il vigente T.U.O.E.L. n. 267/2000 non contempla alcuna previsione limitativa del numero dei mandati consecutivi espletabili dagli assessori, mentre, come è noto, ha mantenuto quella di analogo tenore riferita al sindaco (art. 51, comma 2).
Peraltro la disciplina degli organi di governo comunali e provinciali, a cui è riconducibile la figura dell'assessore, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. p), della Costituzione e, come tale, è sottratta alla potestà statutaria.
Se ne deduce, per le esposte considerazioni, che la norma statutaria in esame non può trovare applicazione, restando ininfluente la circostanza che il mandato assessorile ha avuto una durata inferiore a quella della consiliatura di riferimento.