Opera Pia.... - Competenza atto di nomina consiglio di amministrazione.

Territorio e autonomie locali
3 Maggio 2010
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

lo Statuto di una Istituzione di assistenza e beneficenza assegna al consiglio comunale il potere di nomina di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione della stessa. La ratio del potere di nomina così attribuito consiste nel garantire che i membri dell'organo della Fondazione siano dotati di specifiche capacità professionali senza che possano riscontrarsi collegamenti con l’indirizzo politico-amministrativo dell'Ente locale.

Testo 

Si la riferimento alla richiesta di parere del Sindaco di .. relativa al potere di nomina, conferito dallo Statuto dell'Istituzione di assistenza e beneficenza . al consiglio comunale, di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione.
Al riguardo si evidenzia che la ratio del potere di nomina così attribuito consiste nel garantire che i membri dell'organo della Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, siano dotati di specifiche capacità professionali senza che possano riscontrarsi collegamenti con l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente locale.
Non altrettanto può affermarsi per la fattispecie regolata dall'art. 50, comma 8. del d. Igs. n. 267/2000, ove la scelta da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni è finalizzata al raggiungimento di obiettivi indicati dall'amministrazione (ctr. TAR Milano, sentenza n. 470 del 14/04/1997 e C.d.S n 6691/2009 del 29.10.2009). In tal caso le nomine devono considerarsi di carattere fiduciario, "...nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale sì trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi dì chi gli ha conferito l'incarico " ( Cons. Stato dec. n. 547/2003).
Peraltro il d.lgs. n. 207/2001, recante riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, all'art. 17, c.1,, Iett. b) nel prevedere la possibilità del mantenimento della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione esclude "ogni rappresentanza ".
Tanto premesso, si ritiene che, nel caso di specie, possa pertanto trovare applicazione la previsione statutaria succitata che assegna al consiglio comunale la scelta dei tre componenti nel consiglio di amministrazione.