NON SI RAVVISA IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' NEL CASO PROSPETTATO ESSENDO DI STRETTA INTERPRETAZIONE LE NORME CHE RESTRINGONO IL DIRITTO DI STATUS.
Class. n. 15900/TU/00/63
Roma, 25 MAGGIO 2010
Oggetto: incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
Si fa riferimento alla nota pervenuta via e - mail con la quale la S.V. nel rappresentare di essere componente del collegio dei revisori dei conti di un consorzio tra comuni e di essere stato eletto consigliere comunale in uno degli enti locali facenti parte del consorzio, chiede di conoscere se sussista una causa di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di componente del collegio dei revisori dei conti del predetto consorzio.
Al riguardo si osserva, preliminarmente, che l'articolo 35 comma 8 della legge finanziaria per l'anno 2002 ha disposto che per l'esercizio dei servizi pubblici a rilevanza economica gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformassero le aziende ed i consorzi di cui all'articolo 31 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in società di capitali, mentre lo stesso articolo 35, nell'apportare modifiche al comma 8 dell'articolo 31 del citato T.U.O.E.L., ha previsto che ai consorzi che gestiscono servizi pubblici privi di rilevanza economica si applicassero le medesime disposizioni applicabili alle aziende speciali.
Nel rilevare, dall'esame del vigente statuto, che il Consorzio ........ non ha disposto la propria trasformazione in società di capitali, si ritiene, ad avviso di questa Direzione centrale, che un'esaustiva risposta al quesito formulato non possa prescindere da un'analisi della normativa di riferimento, dettata dagli artt. 234 e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'organizzazione e le funzioni svolti in materia di revisione economico finanziaria, dai collegi dei revisori.
In particolare, per quanto più attiene alle funzioni svolte, la dottrina più specializzata osserva al riguardo che queste sono ampie e complesse e configurano il collegio dei revisori o il revisore unico non solo come un organo di supporto e di collaborazione alle funzioni del consiglio ma anche come organo preposto all'esercizio di una funzione di vigilanza che investe non solo la regolarità contabile della gestione ma anche nuovi aspetti economici e patrimoniali della gestione medesima.
La natura di organo terzo del collegio dei revisori dei conti è stata dichiarata anche dalla Corte dei Conti che, con parere n. 13/2009 ha rilevato che l'attività di vigilanza dell'organo di revisione economico finanziaria pur riconducibile ad una funzione di controllo 'interno' si caratterizza per sua natura come controllo di regolarità, specie allorquando l'attività di controllo concerne l'osservanza di norme.
Preso atto pertanto delle suddette osservazioni dalle quali si ricava, quantomeno in parte, la natura di organo di controllo del menzionato collegio, quest'Ufficio è dell'avviso che la fattispecie rappresentata con il quesito in esame non rientri in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare si ritiene che la questione in argomento non rientri nella causa ostativa individuata dall'art. 63, comma 1 n. 3, laddove è previsto che è incompatibile alla carica di consigliere comunale il consulente legale o amministrativo che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso comma ( l'impresa nel caso di specie è rappresentata dal Consorzio) non potendosi, sulla base delle su esposte considerazioni della giurisprudenza, qualificare l'organo di revisione quale consulente amministrativo o tecnico del consorzio.
Tenuto peraltro conto, come più volte sancito dalla stessa Corte di Cassazione, che le norme che restringono eccezionalmente i diritti di status sono di stretta interpretazione, nel caso rappresentato non si ravvisano cause di incompatibilità all'espletamento dell'incarico di consigliere comunale.