LE ATTESTAZIONI DI PRESENZA ALLE ADUNANZE CONSILIARI DEVONO ESSERE RLASCIATE DAL DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART 107, COMMA TERZO, LETT. h) DEL TUOEL O DAL SEGRETARIO COMUNALE; MA COMUNQUE RISULTA UGUALMENTE VALIDA SE RILASCIATA DAL SINDACO, QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE.
Class. n. 15900/TU/00/79 Roma, 3 maggio 2010
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OGGETTO: Quesitoart.79 d.lgs.n.267/2000- Comune ......
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito del Comune in oggetto indicato il quale ha chiesto chiarimenti in particolare per i permessi fruiti, ai sensi dell'art.79, comma 5, del d.lgs.n.267/2000, da un dipendente che ricopre la carica di consigliere presso altro comune.
In particolare è stato rappresentato che il consigliere ha fornito come attestazione prevista dal comma 6 del citato art.79 del T.U.O.E.L. una generica dichiarazione firmata dal Sindaco, con la quale il medesimo attesta che il consigliere è stato impegnato per mandato politico nel giorno 27 novembre 2009, giorno in cui l'amministratore ha fruito del permesso non retribuito.
L' articolo 79 del T.U.O.E.L. riflette il diritto costituzionalmente garantito di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato ( art.51 Cost.).
Occorre evidenziare che, comunque, il lavoratore può fruire dei permessi retribuiti, previsti dal comma 1 del succitato articolo, nei casi di effettiva partecipazione alle sedute consiliari e può disporre degli ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Il lavoratore dipendente dovrà , come prescritto dal comma 6 del citato art.79 , documentare prontamente e puntualmente mediante attestazione dell'ente, sia i permessi retribuiti che quelli non retribuiti.
Tanto premesso, va rilevato che 'solo per la partecipazione alle sessioni del Consiglio Comunale spetta il permesso retribuito per l'intera giornata e che pertanto solo per tali sessioni è bastevole l'attestato di partecipazione senza l'indicazione del tempo impegnato per l'espletamento dell'attività partecipativa, mentre per la partecipazione alle riunioni di tutti gli altri organi dei quali il ricorrente è componente e per l'espletamento delle altre attività politico-amministrative, essendo il permesso previsto nei limiti del tempo impegnato per l'attività partecipativa inclusiva del tempo necessario per raggiungere la sede dell'organo e rientro e per lo studio dell'ordine del giorno, l'attestato deve contenere anche quest'ultime indicazioni' ( cfr. sent. T.A.R. Campania- Salerno- n.2036/2004).
Per quanto infine riguarda la presunta illegittimità dell'attestazione rilasciata dal Sindaco si precisa che, seppur le attestazioni dovrebbero essere rilasciate dal dirigente ai sensi dell'art.107, comma terzo, lett. h) del d.lgs.n.267/2000 o dal segretario comunale , la stessa è naturalmente valida in quanto rilasciata dal rappresentante legale dell'Ente.