Sussistenza di una causa di ineleggibilità e/o incompatibilità nei confronti di due candidati alla carica di consigliere comunale che ricoprono, rispettivamente, l’incarico di assessore esterno non consigliere presso altro ente con popolazione inferio

Territorio e autonomie locali
30 Aprile 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Le ipotesi previste dagli articoli 64 e 65 del Testo unico in tema di incompatibilità si applicano solo nei casi ivi testualmente menzionati. Infatti, pur rilevando che nel caso in questione è riscontrabile la eadem ratio che ha indotto il legislatore a prevedere l’incompatibilità tra le cariche di consigliere rivestite in due comuni diversi, ha ritenuto che il ricorso all’analogia non sia consentito dal principio interpretativo generale per cui le norme che restringono eccezionalmente diritti di status sono di stretta interpretazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità per la fattispecie menzionata.

Testo 

Class. n.15900/TU/60 - 63 Roma, 30 aprile 2010

AL COMUNE DI (Rif. n. 1730 del 4 marzo 2010)

e, p.c. ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
OGGETTO: Incompatibilità ed ineleggibilità consiglieri comunali. Quesito.

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo. Elettorato passivo – ineleggibilità ed incompatibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati formulati due quesiti in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità e/o incompatibilità, prevista dal decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti di due candidati alla carica di consigliere comunale che ricoprono, rispettivamente, l'incarico di assessore esterno non consigliere presso altro ente con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e la carica di direttore della sede provinciale INPDAP di .
Per quanto concerne il primo quesito, si premette quanto segue.
Le disposizioni concernenti le incompatibilità degli amministratori locali sono dettate dal decreto legislativo n. 267/2000 agli art. 63 e ss., ove, in particolare all'art. 64 è prevista un'ipotesi di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di assessore nella rispettiva giunta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Tuttavia, la fattispecie riguarda un'ipotesi di cumulo di cariche elettive non puntualmente disciplinata dal citato Testo unico.
Infatti, in sede applicativa si sono registrate incertezze in ordine alla sussistenza dell'incompatibilità nel caso in cui l'assessore venga individuato dal sindaco al di fuori dei componenti del consiglio, fattispecie diversa da quella specificamente prevista dall'art. 64 T.U.O.E.L., ma per l'esercizio della quale l'art. 47, commi 3 e 4, richiede il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità richiesti per la carica di consigliere.
Ciò premesso, preso atto che il combinato disposto degli artt. 47, commi 3 e 4, e 64 T.U.O.E..L non si presta ad una certa, univoca soluzione in merito alla sussistenza dell'incompatibilità nelle due diverse ipotesi di cumulo delle cariche di consigliere comunale e assessore interno o esterno e tenuto conto, altresì, del consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, ordinaria ed amministrativa, che non ammette l'interpretazione estensiva di norme limitative dell'elettorato passivo, per il loro carattere derogatorio al principio della libera accessibilità alle cariche amministrative, questa Amministrazione ha ritenuto di acquisire in merito il parere del Consiglio di Stato.
Il Supremo Consesso, con il parere richiamato anche da codesto Ente, ha espresso l'avviso che le ipotesi previste dagli articoli 64 e 65 del Testo unico in tema di incompatibilità si applicano solo nei casi ivi testualmente menzionati. Infatti, pur rilevando che nel caso in questione è riscontrabile la eadem ratio che ha indotto il legislatore a prevedere l'incompatibilità tra le cariche di consigliere rivestite in due comuni diversi, ha ritenuto che il ricorso all'analogia non sia consentito dal principio interpretativo generale per cui le norme che restringono eccezionalmente diritti di status sono di stretta interpretazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità per la fattispecie menzionata.
Per quanto concerne il secondo quesito, si richiama quanto già rappresentato in merito alla Prefettura di con la nota del 13 aprile 2010 che, ad ogni buon fine, si unisce in copia.