Il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali è stato dapprima inciso con l'entrata in vigore della legge n. 266/2005 trovando poi una decisiva conferma negli arti. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Tali disposizioni prevedono la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 dell'art. 82 T.U.E.L. e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82, con l’eliminazione della possibilità degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
La suddetta linea interpretativa è stata recentemente avvalorata dal parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei Conti in data 3 aprile 2009, n. 7, nel quale si evidenzia che le predette indennità sono ora immodificabili da parte degli organi degli enti locali.
Class.15900/TU/00/82 Roma, 30 aprile 2010
AL COMUNE DI
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità di funzione.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla rideterminazione dell'indennità di funzione per gli amministratori del comune, fissate in riduzione dalla precedente giunta rispetto agli importi del D.M. n. 119/2000.
Al riguardo, si osserva che il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali è stato dapprima inciso con l'entrata in vigore della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) che, all'articolo 1, comma 54, stabiliva "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica" la rideterminazione in riduzione nella misura del dieci per cento, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali.
L'effetto di "sterilizzazione permanente" del sistema delle indennità attribuito alla suddetta norma ha poi trovato una decisiva conferma negli arti. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).
Tali disposizioni prevedono, infatti, la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 dell'art. 82 T.U.E.L. e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82, con l'eliminazione della possibilità degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
La suddetta linea interpretativa è stata recentemente avvalorata dal parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei Conti in data 3 aprile 2009, n. 7, con il quale l'organo regionale, nell'effettuare una puntuale ricostruzione delle varie norme succedutesi nell'arco di tempo preso in esame, ha evidenziato che a seguito delle novità normative introdotte dal citato art. 76 del D.L. n. 112/2008 le predette indennità sono ora immodificabili da parte degli organi degli enti locali.