QUESITO SU ART 79 COMMA 4, TUOEL - PERMESSI PER UNICO RAPPRESENTANTE DI GRUPPO CONSILIARE.

Territorio e autonomie locali
15 Aprile 2010
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

NON E' NECESSARIO CHE IL GRUPPO CONSILIARE SIA COSTITUITO DI PIU' UNITA' PU0' ESSERE COMPOSTO ANCHE DI UNA SOLA PERSONAE ALLA STESSA COMPETE DI CONSEGUENZA ANCHE LA CARICA DI CAPOGRUPPO CONSILIARE, AL QUALE SPETTANO LE PREROGATIVE DI CUI ALLA'RT. 79 COMMA 4 TUOEL.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/ 79 Roma, 15 aprile 2010

OGGETTO: Quesito su art.79, comma 4 , del d.lgs. n.267/2000.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta , con la quale codesto Ente ha chiesto se sia possibile riconoscere i permessi di cui all'art.79, comma 4, del d.lgs.n.267/2000 ad un consigliere comunale , dipendente di una ditta privata, unico rappresentante di un partito in Consiglio Comunale , che nel corso del mandato consiliare è confluito in altro gruppo consiliare, lasciando il gruppo di appartenenza non rappresentato, e successivamente rientrato nella originaria lista di provenienza o se , invece, sia necessario, per fruire del beneficio richiesto, che il gruppo consiliare sia comunque formato da almeno due unità e se la lista originaria di appartenenza possa considerarsi di nuovo in vita su semplice dichiarazione del soggetto interessato.
Al riguardo, premesso che l'art.79, comma 4, del d.lgs. n.267/2000 prevede che '.... i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto , oltre ai permessi di cui ai precedenti commi , di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese ...' e che il Comune di .......risulta avere una popolazione, alla data dell'ultimo censimento 2001, di 17.164 abitanti, si ritiene che il permesso in questione possa essere fruito nel caso in esame dal consigliere per i motivi che di seguito si esplicitano.
Occorre precisare che il numero minimo dei componenti dei gruppi consiliari è lasciato all'autonomia tanto statutaria che regolamentare dell'ente locale. Nel caso in esame la materia è disciplinata solo dal regolamento comunale per il funzionamento degli Organi di codesto ente che all'art.8, comma 2, prevede che 'Ciascun gruppo deve essere costituito, da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare'.
In merito è necessario evidenziare che la norma prevista dall'art.79, comma 4, del d.lgs.n.267/2000 , fa espresso riferimento alla figura di ' presidente del gruppo consiliare', e pertanto si ritiene che i permessi sopraindicati possono essere fruiti dall'amministratore che ricopre la carica di 'capogruppo consiliare' solo nel caso in cui, in base a norme statutarie e regolamentari del comune la figura di capogruppo consiliare è in tutto assimilabile, per compiti e attribuzioni, a quella di presidente di gruppo consiliare.
Quest'ufficio è dell'avviso che non può non riconoscersi al consigliere, unico componente del gruppo, le prerogative, compresi i permessi di cui all'art.79, comma 4 del d.lgs.n.267/2000, riconosciute al presidente del gruppo consiliare perché di fatto ricopre tale incarico. Peraltro i successivi commi dell'art.8 del regolamento prevedono la possibilità per il consigliere di appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, escludendo il beneficio di fruire delle prerogative spettanti ad un gruppo consiliare solo se distaccandosi dal gruppo originario non aderisca ad altri gruppi.
Pertanto si è dell'avviso che il consigliere ritornando nell'originaria lista di appartenenza, poiché unico rappresentante del gruppo consiliare , possa fruire nuovamente dei permessi di cui all'art.79, comma 4, del d.lgs.n.267/2000 naturalmente dando comunicazione scritta al Sindaco.