ART 156, COMMA 2 TUOEL - ART 84 TUOEL -
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 8 aprile 2010
Oggetto: Comune di .... . Quesito su indennità e spese di viaggio
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Comune ha chiesto chiarimenti in ordine:
a) all'indennità da corrispondere agli amministratori con riferimento al numero degli abitanti;
b) alla determinazione delle spese di viaggio da liquidare agli amministratori, al segretario comunale ed ai dipendenti;
c) alla possibilità , per i dipendenti che per cause a loro non imputabili non abbiano potuto fruire delle ferie entro i termini stabiliti dalla legge , di monetizzare le stesse o di goderne oltre i termini stabiliti dal contratto.
In merito al primo quesito si fa presente che per l'individuazione della classe demografica di riferimento, ai fini della determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori, come disposto dal D.M.n.119/2000, il parametro di riferimento può essere individuato nella popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo quanto previsto dall'art.156, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, che sembra più appropriato al fine di poter disporre di un dato per quanto possibile fedele alla evoluzione dell'andamento demografico.
. Si fa presente che di recente anche la Corte dei Conti , con deliberazione n.7/sez.aut/2010/QMIG, depositata il 21/01/2010, ha stabilito che il criterio previsto dal comma 2 del citato art.156, 'rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n.119, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori'.
In particolare la Corte dei Conti ha rilevato che il decreto 4 aprile 2000 , n.119, recante il regolamento di attuazione per la determinazione della misura delle indennità di cui trattasi, è stato emanato ai sensi del comma 9° dell'art.23 della legge 3 agosto 1999, n.265.
Tra i criteri ivi indicati, alla lettera b), è stabilito che le articolazioni delle indennità in oggetto vanno rapportate alle dimensioni demografiche degli enti, ' .tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente..'
Tale norma riporta espressioni identiche a quelle contenute nell'art.82, comma 8 del d.lgs.n.267/2000 e, quindi, la volontà del legislatore è quella di considerare , tra i due possibili parametri da valutare , rinvenibili nel d.lgs.n.267/2000, -quello contenuto nell'art.37, comma 4, del T.U.O.E.L. ( popolazione risultante dall'ultimo censimento) e quello contenuto nell'art.156 del T.U.O.E.L. ( popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente)-, il parametro preso in considerazione dal citato art.156, comma 2, in quanto rappresenta il criterio più corretto per monitorare l'andamento demografico.
La Corte, quindi, ai fini della determinazione dell'indennità degli amministratori, ha preso in considerazione solo il parametro che si rinviene nell'art.156 del T.U.O.E.L. , anche se lo stesso non è inserito nel Capo IV che disciplina lo status degli amministratori.
Per quanto riguarda il secondo quesito relativo al rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti , occorre operare una distinzione tra i primi e gli altri.
Per gli amministratori la materia è disciplinata dall'art.84 del d.lgs.n.267/2000 ( T.U.O.E.L.) , così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008), che prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati , in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ( comma 3 ) .
Sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide l' art.77, bis, comma 13, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Quest'ufficio ritiene che sulla base del dato letterale della norma debbano escludersi dalla sua applicazione il Sindaco e gli organi esecutivi comunali.
Il Comune, peraltro, tenendo conto delle finalità di contenimento dei c.d. ' costi della politica' cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali ( vedi, in tal senso, la Legge finanziaria 2008 e il D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008), potrà autonomamente determinarsi, nell'esercizio della propria potestà di autorganizzazione, nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai Sindaci e dagli assessori.
La normativa sopracitata riguarda solo gli amministratori , mentre per i dipendenti degli enti locali si applica il CCNL del 14 settembre 2000 che all'art. 41 , comma 4, prevede, nel caso in cui il dipendente sia autorizzato all'uso del mezzo proprio, ad una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
Tale disposizione riprende quanto stabilito dall'art.15 della legge n.836/1973 ed inoltre dall'art.8 della legge n.417/1978 ( normative che disciplinano il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali). Quest'ultimo articolo stabilisce che la misura dell'indennità chilometrica prevista dal citato art.15 è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Per quanto riguarda, invece il segretario comunale, codesto Ente dovrà rivolgersi all'Agenzia dei Segretari Comunali.
Per quanto concerne l'ultimo quesito relativo alle ferie che il dipendente non ha potuto fruire, per cause a lui non imputabili, si osserva che la normativa cui fare riferimento è quella contenuta nell'art.18 del CCNL del 6 luglio 1995 . Il comma 9 di detto articolo , nel ricalcare il principio costituzionale secondo cui le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, dispone che le stesse non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16.Tale comma espressamente dispone che ' fermo restando il disposto del comma 9 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse'.
Inoltre , il comma 12 del medesimo art.18 stabilisce che se per indifferibili esigenze di servizio non è stato possibile godere delle ferie nel corso dell'anno, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
Su tale normativa si innesta quella contenuta nel d.lgs. n.66/2003 che ha introdotto il divieto di monetizzazione del periodo di ferie. Invero , l'art.10, comma 2, del d.lgs.n.66/2003, come modificato dal d.lgs.n.213/2004, dispone espressamente che il periodo annuale di ferie retribuite di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Ne consegue che il divieto di monetizzare il periodo minimo di 4 settimane nel corso del rapporto di lavoro si applica con riferimento ai periodi di ferie maturati dopo l'entrata in vigore del citato d. lgs. n.66/2003. Per le ferie maturate prima di tale data troverà applicazione la previgente normativa contrattuale.
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