Comune di XXXXX - Conferenza capigruppo commissione consiliare.

Territorio e autonomie locali
28 Aprile 2010
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

HANNO DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DEL GETTONE DI PRESENZA SOLO GLI AMMINISTRATORI LOCALI INDICATI NELL'ART. 82 TUOEL- DELIBERA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 362/2009/PAR - GLI AMMINISTRATORI NON PERCEPISCONO ALCUN COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI E COMMISSIONI COMUNQUE DENOMINATE SE TALE PARTECIPAZIONE E' CONNESSA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE - CONSEGUENTE TASSATIVITA' DEI CASI IN CUI SI MATURA IL DIRITTO A PERCEPIRE IL GETTONE DI PRESENZA -

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 28 aprile 2010

AL COMUNE DI
e p.c. ALLA PREFETTURA – U.T.G. di

OGGETTO: Comune . Conferenza capigruppo commissione consiliare.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - gettoni di presenza.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto ente chiede se sia possibile corrispondere il gettone di presenza ai componenti della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, tenuto conto che il Regolamento del consiglio comunale equipara la conferenza dei capigruppo alle commissioni consiliari.
Come è noto, lo status degli amministratori locali è disciplinato dal capo IV del decreto legislativo n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In particolare, l'art. 82, comma 2, del Testo Unico dispone la corresponsione del gettone di presenza ai consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle sedute di consiglio e commissioni.
Al riguardo, va rilevato che nei casi in cui il legislatore ha voluto estendere determinati diritti ai membri delle conferenze dei capigruppo lo ha fatto espressamente, come nel caso dei permessi retribuiti disciplinati dall'art. 79, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Poiché analoga estensione non è prevista dall'art. 82, comma 2, del citato decreto legislativo, deve ritenersi che abbiano diritto alla corresponsione del gettone di presenza solo gli amministratori locali indicati nella norma medesima.
Si richiama in senso conforme la recente delibera della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, n. 362/2009/PAR, nella quale la Corte ha rilevato che dall'art. 83, comma 2, del T.U.O.E.L. - ove è stabilito che gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche - può desumersi la volontà del legislatore di introdurre un criterio di omnicomprensività dei compensi percepiti dai consiglieri degli enti locali e la conseguente tassatività dei casi in cui si maturi il diritto a percepire il gettone di presenza.