PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI AMM.RI E FUNZIONARI COMUNALI. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE - IPOTESI DI INCOMPATIUBILITA' ART 63 COMMA 1 N. 4 TUOEL.

Territorio e autonomie locali
9 Aprile 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

NEL CASO IN ESAME, SIRITIENE CHE SI POSSA PROCEDERE ALLA NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE, INDIVIDUABILE ANCHE NELLA FIGURA DEL PREFETTO, CONSIDERATO CHE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE NON PRODURREBBE LA DECADENZA DEL SINDACO CON IL CONSEGUENTE, PAVENTATO, SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Testo 

Classifica 15900/TU/00/63 Roma, 9 APRILE 2010

OGGETTO: Comune di ........ Discarica di ....... Società gestrice del sito di ...... s.r.l. Procedimento penale a carico di amministratori e funzionari comunali. Costituzione di parte civile del Comune e ipotesi d'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 4, T.U.O.E.L.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso l'ordinanza del Giudice della Udienza Preliminare del Tribunale di ..... in data 25 febbraio u.s.: detta ordinanza - nel rigettare la richiesta di costituzione di parte civile nell'interesse del Comune di ......., irritualmente avanzata da un consigliere comunale - pone in dubbio che nel caso in esame il Giudice abbia il potere di procedere alla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 77 c.p.p., per i 'rilevanti risvolti amministrativi, economici e politici' che ne conseguirebbero, suggerendo che a tutela degli interessi della collettività possa piuttosto ipotizzarsi un intervento a livello centrale – o eventualmente del Prefetto – per l'esercizio della costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale che vede coinvolti il Sindaco e la Giunta.
Occorre preliminarmente sgombrare il campo da un errato presupposto, su cui si sono basate le argomentazioni dell'ordinanza del Giudice , cioè la paventata decadenza del Sindaco e della Giunta come conseguenza della costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale: tale situazione, per precisa scelta legislativa, non costituisce più, sin dal 2002, causa di incompatibilità (cfr. Corte App. Napoli, Sez. I. 06-06-2006).
Il testo originario dell'art. 63, comma 1, n. 4, del d. lgs. n. 267/2000 nulla disponeva riguardo all'azione civile esercitata in sede penale mediante la costituzione di parte civile, con la conseguenza che, in base ai principi che regolano la materia, anche questa non poteva che esser considerata lite civile pendente tra l'ente costituitosi parte civile (che in tal modo fa valere la sua domanda di risarcimento dei danni derivanti dal reato) e l'imputato.
Senonché la norma è stata modificata dall'art. 3 ter del d. l. 22.2.2002, n. 13, convertito con modificazioni in legge 24.4.2002, n. 75, disponendo che "la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità" ed aggiungendo che "la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato".
Sul punto all'epoca sono state diramate da questo Dipartimento due circolari, la n. 5 del 27.4.2002 e la n. 8 del 30.7.2002, che si allegano in copia.
Per quanto concerne poi le conseguenze che il G.U.P. fa discendere dal suddetto, errato presupposto, in ordine all'inopportunità di far ricorso, nel caso in questione, al citato art. 77 c.p.p., si osserva che la costituzione di parte civile del Comune tramite curatore speciale, nominato dall'autorità giudiziaria per l'ipotizzato conflitto di interessi determinatosi tra il Comune (preteso danneggiato) ed il Sindaco (preteso danneggiante), avveniva già sotto la vigenza della vecchia norma, che comportava l'incompatibilità e quindi la decadenza del Sindaco (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26-11-1998, n. 12014; Cass. Civ., Sez. I, 19-05-1999, n. 4824; Cass. Civ., Sez. I, 07-06-2000, n. 7768).
E' da aggiungere che lo stesso Giudice della Udienza Preliminare del Tribunale di....., la cui ordinanza del 23 settembre 2009 è stata più volte citata nell'ordinanza del Giudice della Udienza Preliminare del Tribunale di ....... in data 25 febbraio u.s., ha espressamente sottolineato all'udienza del 16.02.2010 che la nomina ex art. 77 c.p.p. 'di un curatore speciale, estraneo alla giunta municipale, oltre a trovare illustri precedenti nella giurisprudenza di merito, si pone essa stessa a garanzia del regolare funzionamento dell'attività amministrativa.'
'In nessun caso, in effetti, il Sindaco e la Giunta potrebbero decadere se l'ente rappresentato dal curatore speciale dovesse promuovere l'azione civile in sede penale . quale persona offesa dal reato asseritamene commesso dal Sindaco-imputato, proprio in virtù della disposizione protettiva apprestata dalla norma di cui al predetto art. 63, co. 1 n. 4'.
In base a tali considerazioni il G.U.P. del Tribunale di ...... ha nominato il Prefetto di ..... curatore speciale del Comune di ......., 'affinché eserciti i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge alle persone offese da reato'.
Viceversa, le ipotesi prospettate nell'ordinanza del Giudice della Udienza Preliminare del Tribunale di ..... in data 25 febbraio u.s. per risolvere il conflitto d'interessi tra il Comune ed i suoi organi di governo 'facendo leva su eccezionali o straordinari strumenti normativi, nonché su metodi organizzativi di tipo suppletivo' interni al sistema della pubblica amministrazione, non appaiono percorribili.
Come correttamente osservato da codesta Prefettura nella nota in riferimento, non è ravvisabile un potere d'intervento nel caso in esame da parte del Prefetto, in quanto i casi di scioglimento dell'ente per impossibilità di funzionamento degli organi sono tassativamente indicati dall'art. 141 T.U.O.E.L. e non comprendono il caso in esame.
Né può farsi ricorso ai poteri sostitutivi previsti dagli artt. 136 T.U.O.E.L. o al potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 Cost. ed all'art. 137 del medesimo testo unico.
L'art. 136 T.U.O.E.L. attribuisce ai difensori civici regionali un generale potere sostitutivo, regolamentato nel dettaglio dalla legge regionale, ed esercitabile nei confronti degli enti locali che omettano o ritardino di compiere atti obbligatori per legge , laddove la costituzione di parte civile costituisce atto chiaramente discrezionale.
Il potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 Cost. e all'art. 137 T.U.O.E.L. appare strumento eccezionale e straordinario, per le finalità perseguite e per le modalità di attuazione, in quanto la sua attivabilità è limitata ai casi di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero di necessità di intervento a tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che, ferma restando ovviamente la competenza del G.U.P. a decidere in merito, si possa procedere, nel caso in questione, alla nomina di un curatore speciale, anche in ipotesi individuabile nella figura del Prefetto come già disposto nella citata ordinanza del Tribunale di ...., considerato che la costituzione di parte civile del Comune non produrrebbe la decadenza del sindaco, con il conseguente, paventato scioglimento del consiglio comunale.