ONERI PER PERMESSI AD UN CONSIGLIERE PROVINCIALE CHE RISULTA ESSERE DIPENDENTE E NEL CONTEMPO COMPROPRIETARIO DELLA DITTA IN QUANTO TITOLARE DI UNA QUOTA DEL 20% DEL CAPITALE SOCIALE.

Territorio e autonomie locali
30 Aprile 2010
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

E' NECESSARIO ACCERTARE SE ESISTE UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON LA DITTA IN CUI IL CONSIGLIERE PROVINCIALE DETIENE PARTE DEL CAPITALE SOCIALE E SE ABBIA POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE AL FINE DEL VERSAMENTO DEGLI ONERI PER PERMESSI DA PARTE DELL'ENTE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/80
Roma, 30 APRILE 2010

Oggetto: Oneri per permessi retribuiti agli amministratori locali.

Si fa riferimento alla nota emarginata con la quale viene chiesto di conoscere se l'Amministrazione provinciale sia tenuta a rimborsare una società degli oneri previsti dall'art. 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel caso in cui il consigliere provinciale, per il quale vengono richiesti i rimborsi, risulti essere dipendente ed al contempo comproprietario della ditta medesima in quanto titolare di una quota del 20% del capitale sociale.
Al riguardo, premesso che la citata norma è applicabile solo per gli amministratori locali con rapporto di lavoro subordinato, va rilevato che i caratteri distintivi di tale rapporto possono essere individuati, sulla base dell'art. 2094 c.c. e della contrattazione collettiva, nella prestazione del proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, nel diritto del lavoratore a percepire uno stipendio, nell'essere adibito alle mansioni o funzioni previste per la qualifica di appartenenza.
Viceversa, qualora il rapporto di lavoro sia carente di alcuno degli elementi evidenziati ed il lavoratore in questione, nell'ambito della società suddetta, sia socio con poteri di amministrazione e di gestione della stessa, si ritiene non siano configurabili gli elementi del rapporto di lavoro subordinato.