L’art. 60, comma 1, n. 1 del T.U.O.E.L., prevede che non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori.
Poiché la carica ricoperta dall’interessato, che prevede per il suo conferimento il possesso della qualifica funzionale di dirigente di II fascia, non può essere equiparata a quella di direttore generale, nella fattispecie non ricorre la causa di ineleggibilità di cui al citato art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000.
Class. n. 15900/TU/00/60 Roma,
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
OGGETTO: Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di ineleggibilità.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo: elettorato passivo – ineleggibilità.
Si fa riferimento alle note sopradistinte, con le quali è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in merito alla sussistenza di una causa di ineleggibilità nei confronti di un candidato alla carica di consigliere comunale, che ricopre la mansione di direttore provinciale INPDAP di .
Come noto, l'ipotesi prospettata va analizzata alla luce dell'art. 60, comma 1, n. 1 del T.U.O.E.L., il quale prevede che non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori.
Ciò premesso, poiché la carica ricoperta dall'interessato, che prevede per il suo conferimento il possesso della qualifica funzionale di dirigente di II fascia, non può essere equiparata a quella di direttore generale, nella fattispecie non ricorre la causa di ineleggibilità di cui al citato art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000.