Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Considerazione o meno (per primo caso) anche periodo intercorrente tra richiesta a Prefetto e effettivo conferimento - Necessità o meno (per secondo caso) formulazione nuova richiesta conferimento a Prefetto competente - Corretta attribuzione indennità di vigilanza (in misura intera) decorrente da momento conferimento (parte Prefetto) qualità agente P.S. - Non necessità procedere richiesta nuovo conferimento dipendente transitato per mobilità (già in possesso citata qualità), opportuna, invece, comunicazione avvenuto passaggio a Prefetto competente.
Pertanto, non avendo la regione disciplinato la materia diversamente da quanto statuito dall’art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla sussistenza di una causa ostativa all’assunzione, per un sindaco, della carica di consigliere regionale, venutosi a concretizzare il cumulo nella stessa persona delle predette cariche, si prospettano due soluzioni praticabili per il capo dell’amministrazione che intenda accettare la carica regionale: può dimettersi dalla carica locale o essere dichiarato decaduto dal consiglio comunale a conclusione della procedura prevista dall’art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000.
Qualora, quindi, il sindaco non si dimetta, il consiglio deve avviare nei confronti del medesimo il procedimento di contestazione ai sensi del citato art. 69, concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione del sindaco di voler accettare la carica regionale, il consiglio ne dichiara la decadenza.
Dell’avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve comunque essere reso tempestivamente edotto il Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, che, come noto, comporta la permanenza in carica di giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile e che le funzioni di capo dell’amministrazione siano svolte dal vicesindaco, in virtù dell’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000. Durante tale periodo i suddetti organi di governo potranno operare nella pienezza dei propri poteri ad eccezione dei 45 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, durante i quali dovranno limitarsi ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 4, del citato decreto legislativo.
Nella diversa ipotesi in cui il sindaco rassegni le dimissioni, alle medesime conseguono lo scioglimento del consiglio comunale con l’affidamento della gestione dell’ente ad un commissario straordinario.
Qualora un comune rientri fra quelli con popolazione compresa fra i 30.000 e i 100.000 abitanti i quali, sulla base delle previsioni della legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 29 della legge n. 244/2007) non potra’ articolare il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento comunale una volta esaurito il mandato elettorale degli organi circoscrizionali in carica (v. circolare ministeriale n. 5393 del 7 maggio 2008).
Non avendo la regione disciplinato la materia diversamente da quanto statuito dall’art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000, qualora l’amministratore non si dimetta, i consigli interessati dovranno avviare nei confronti del medesimo il procedimento di contestazione ai sensi dell’art. 69, concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione dell’amministratore di voler accettare la carica regionale, i rispettivi consigli ne dichiarano la decadenza.
Dell’avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve comunque essere reso tempestivamente edotto il Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, che, come risaputo, comporta la permanenza in carica di giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile e che le funzioni di capo dell’amministrazione siano svolte dal vicesindaco, in virtù dell’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000.
Invece, qualora il sindaco rassegni le dimissioni, alle medesime conseguono lo scioglimento del consiglio comunale con l’affidamento della gestione dell’ente ad un commissario straordinario.
Decesso Presidente Circoscrizione. E’ ammissibile lo svolgimento delle funzioni del Presidente della circoscrizione deceduto da parte del Vice Presidente dell’organo esecutivo della circoscrizione stessa.
L’ipotesi prospettata rientra nella fattispecie di cui all’art. 60, comma 1, n. 11) del T.U.O.E.L., in quanto i componenti del Consiglio di amministrazione sono amministratori di un’azienda dipendente dal comune, tenuto conto che il relativo capitale è interamente detenuto dal Comune.
Va peraltro rilevato che lo Statuto di codesto Ente prevede, all’art. 27, il divieto per un consigliere di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune e, nel contempo, non prevede, come consentito dall’art. 67 del T.U.O.E.L., un’esimente alla suddetta causa di ineleggibilità.
Per completezza, si soggiunge che il comma 3 del citato art. 60 prevede che talune cause d’ineleggibilità, tra cui quella in esame, non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
L'ART.60 C.7 N. 1 TUOEL PONE L'ACCENTO SUL DATO FORMALE DELLA DIPENDENZA, SUBORDINANDO L'INELEGGIBILITA' AL FATTO CHE INTERCORRA CON IL COMUNE UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE, COSA CHE NON SI EVINCE CON I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER PROGRAMMA CHE SOSTANZIALMENTE SI PU0' QUALIFICARE COME RAPPORTO DI LAVOROA PROGETTO.
SI rappresenta che la normativa vigente non prevede una ipotesi di incompatibilità in senso tecnico, ma il problema si pone in termini di compatibilità con l’ordinamento della presenza di un consigliere comunale nella suddetta commissione. Il Consiglio di Stato con il parere n. 2447/03 del 13 giugno 2003 ha ritenuto che “la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall’assetto normativo attuale”.
A seguito della modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3/2001, spetta alle regioni disciplinare le cause di incompatibilità alle cariche elettive regionali e che, fino all’entrata in vigore delle discipline regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni statali in materia, in forza del principio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 131/2003.
Nella fattispecie, non avendo la regione disciplinato la materia diversamente da quanto statuito dall’art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla sussistenza di una causa ostativa all’assunzione, per un sindaco, della carica di consigliere regionale, venutosi a concretizzare il cumulo nella stessa persona delle predette cariche, si prospettano due soluzioni: può dimettersi dalla carica locale o essere dichiarato decaduto dal consiglio comunale a conclusione del procedimento amministrativo previsto dall’art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000.
Qualora il sindaco non si dimetta, il consiglio deve avviare nei confronti del medesimo il procedimento di contestazione ai sensi dell’art. 69, concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione del sindaco di voler accettare la carica regionale, il consiglio ne dichiara la decadenza.
Dell’avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve comunque essere reso tempestivamente edotto il Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, che, come noto, comporta la permanenza in carica di giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile e che le funzioni di capo dell’amministrazione siano svolte dal vicesindaco, in virtù dell’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000.
Nell’ipotesi che il sindaco rassegni le dimissioni, alle medesime conseguono lo scioglimento del consiglio comunale con l’affidamento della gestione dell’ente ad un commissario straordinario.
Benchè i destinatari del divieto siano solo "i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici", non può ritenersi astrattamente precluso il ricorso all'analogia per ampliarne la portata inq uanto la norma in questione non prevede una causa ostativa all'espletamento del mandato e pertanto non può considerarsi di stretta interpretazione. L'art. 6 del d.lgs.267/2000 consente agli statuti comunali di specificare le attribuzioni degli organi in armonia, ovviamente, con quanto previsto dalla legge statale.L'incarico in questione può ritenersi conforme alla disciplina statale e statutaria in materia solo qualora le funzioni svolte dagli amministratori medesimi, nel loro concreto atteggiarsi, non comprendano anche l'assunzione di atti a rilevanza esterna, ovvero l'adozione di atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
L'AMMINISTRATORE CHE RICOPRE LA CARICA DI CONSIGLIERE C/O CONSORZIO PREVISTO E DISIPLINATO DALLLA LEGGE REGIONALE AL QUALE IL COMUNE PARTECIPA CON QUOTA INDFERIORE AL 20% DEL CAPITALE SOCIALE, STANTE LA NATURA OBBLIGATORIA DEL CONSORZIO DE QUO, NON SUSSISTONO CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOPATIBILITA'.
IL SOCIO ACCOMODANTE NON HA POTERI DI GESTIONE, LIMITANDOSI A CONFERIRE UNA QUOTA SOCIALE. IL SOCIO "ACCOMANDATARIO" HA INVECE LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E NE HA LA RAPPRESENTENZA LEGALE , ANCHE IN GIUDIZIO.
Possibilità o meno, per suddetto ente, assumere mediante scorrimento graduatoria concorsuale (approvata il 18.12.2006) sensi art. 17, comma 19, DL 78/2009 (convertito L. 102/2009) - Non utilizzazione citata normativa concernente proroga efficacia graduatorie, ma applicazione generale termine tre anni stabilito da art. 91, comma 4, D. Lgs 267/2000.
I consorzi universitari trovano il proprio fondamento normativo negli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Ad avviso dello Scrivente, non possono essere assoggettati alla normativa di cui al tuel n. 267/2000 riferita alle forme associative.
L'AMMINISTRATORE HA DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNITA' NELLA MISURA INTERA - LA SUA RICHIESTA DI REINTEGRO DELLE SOMME MANCATI DEVE RITENERSI LEGITTIMA CON ESCLUSIONE DEI PERIODI IN CUI FOSSE GIA' PERVENUTA LA PRESCRIZIONE.
NON E' POSSIBILE RIMBORSARE LE SPESE LEGALI SEPPUR L'AMMINISTRATORE E' STATO ASSOLTO IN QUANTO LA NECESSITA' DI EFFETTUARE LE SPSE DI DIFESA NON SI PONE IN NESSO DI CASUALITA' CON L'ESECUZIONE DEL MANDATO. IN PIU' NON RISULTA NEL CASO IN ESAME IL COINVOLGIMENTO DELL'ENTE NELLA SCELTA DEL DIFENSORE CHE DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE E CONCORDEMENTE SCELTO TRA LE PARTI.
E' INDIVIDUATA UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DI CARICHE PUBBLICHE PER CHI HA LITE PENDENTE CON L'ENTE PRESSO LO STESSO ENTE.
Il criterio proporzionale richiesto inderogabilmente dall’articolo 38, comma 6, del d.lgs.n.267/2000, può dirsi rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo presente in consiglio in modo che, se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite
Possibilità o meno, per ente cedente (anch’esso minori dimensioni) ricorso, per copertura posto resosi vacante seguito mobilità in uscita, a mobilità in entrata, stante quanto disposto art. 1, comma 47, L. n. 311/2004.
la pronuncia di correzione dei risultati elettorali con la sostituzione di un candidato in luogo di altro candidato, proprio per il suo carattere correttivo dei risultati elettorali, ha effetto ex nunc costitutivo di un diritto (ius ad officium) a favore del nuovo eletto.
Da essa non consegue pertanto l'annullamento degli atti deliberati dal consiglio cui ha partecipato il Consigliere erroneamente ed illegittimamente proclamato eletto, atti che per il principio del funzionario di fatto rimangono pienamente produttivi di effetti, sia per un'esigenza di tutela dei terzi e sia per ragioni d'imputabilità all'ente degli atti posti in essere da chi appaia titolare dell'organo”.