Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
UN IMPIEGATO DELLA PROVINCIA PUO' RICOPRIRE LA CARICA DI ASSESSORE IN UN COMUNE DI OLTRE 30.000 ABITANTI -
UN INSEGNANTE DI RUOLO CON CONTRATTO ATEMPO INDETERMINATO PUO' RICOPRIRE LA CARICA DI ASSESSORE ALLA P.I. DEL COMUNE OVE HA SEDE LA SCUOLA FINANZIATA DALL'ENTE LOCALE IN CUI LO STESSO PRESTA SERVIZIO.
Possibilità o meno, corresponsione, suddetto personale dirigenziale, parte contributi previsti, favore comuni, per attività svolta in materia iscrizione anagrafica cittadini Unione Europea (art.2, comma 11, L. n. 244/2007), nonché esclusione, citati altri dipendenti, indennità per svolgimento funzioni ufficiale anagrafe - Legittimità attribuzione esclusivamente trattamento economico accessorio retribuzione posizione e risultato (collegato e graduato base risultati effettivamente conseguiti nell’espletamento attività dirigenziale e rapportato a impiego e complessità compiti connessi diverse posizioni organiche), stante carattere assorbente ed omnicomprensivo trattamento economico previsto per medesimi.
L'INCISO "LIMITATAMENTE AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA" SI RIFERISCE AI SOLI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI.
QUALORA SIANO STATE SOSTENUTE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO, L'AMMINISTRATORE HA L'ONERE DI PRODURRE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CHE DA LUOGO AD UN RISTORO IN MISURA FORFETARIA.
IL GETTONE DI PRESENZA NON SPETTA AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO POICHE' ESSA NON E' EQUIPARATA ALLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ART. 82 TUOEL -
L'ART. 60 C.1 TUOEL STABILISCE UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' PER GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI CON FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA O CON POTERI DI ORGANIZZAZIONE O COORDINAMENTO DEL PERSONALE DI ISTITUTO, CONSORZIO O AZIENDA DIPENDENTE DAL COMUNE.
NEL CASO SIANO STATE AFFRONTATE SPESE DI SOGGIORNO L'AMM.RE HA L'ONERE DI PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE CHE DA DIRITTO AD UN RISTORO IN MISURA FORFETARIA.
il simbolo identificativo dell’ente locale può essere rappresentato solo dallo stemma comunale, oggetto di identificazione statutaria ai sensi dell’art. 6, comma 2 del T.U.O.E.L., nel cui ambito dovrebbe rinvenirsi la disciplina delle relative modalità d’uso.
In base alle specifiche disposizioni statutarie, la funzione di convocazione e presidenza del Consiglio è attribuita istituzionalmente al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente del Consiglio. Non può procedersi alla surroga del sindaco deceduto con la nomina del primo consigliere non eletto.
L’art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 demanda alla normativa regolamentare la disciplina per il funzionamento dei consigli con l’unico limite, per quanto riguarda il numero legale per la validità delle sedute, che sia assicurata “... in ogni caso” la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
Applicabilità - ente popolazione inferiore 5.000 abitanti - per suddetta utilizzazione, citata normativa - Corretto inquadramento in relazione a posto ricoperto, funzioni da svolgere e qualificazione professionale posseduta, ovvero lavoratore adibito a mansioni assunzione o quelle considerate equivalenti, ambito classificazione professionale prevista contratti collettivi (art. 52, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001) - Corretta corresponsione retribuzione posizione, secondo quanto stabilito da normativa generale (ex art. 10, CCNL del 31.3.1999) e riproporzionata quanto previsto art. 11, CCNL 22.1.2004(stante prestazione seconda attività lavorativa tempo parziale) - Non attribuzione posizione organizzativa (in ipotesi inquadramento predetto dipendente in cat. D) a dipendenti cat. C, in base quanto disposto da art. 11, CCNL 31.3.1999.
NON BASTA SOLO L'ESISTENZA DI UN PROCEDIMENTO CIVILE O AMM.VO IN CUI SIANO COINVOLTI ENTE ED ELETTO PER AVERSI INCOMPATIBILITA' PER LITE PENDENTE, MA OCCORRE CHE ESISTA UNA CONCRETA CONTRAPPOSIZIONE DI PARTI, CIOE' UN REALE CONFLITTO DI INTERESSI, SOLO IN TAL CASO SUSSISTE L'ESIGENZA DI EVITARE IL CONFLITTO DI INTERESSI NELLA LITE CHE POSSA ORIENTARE LE SCELTE DELL'ELETTO IN PREGIUDIZIO DELL'ENTE AMM.VO O INGENERARE ALL'ESTERNO SOPSETTI AL RIGUARDO.
Il consiglio partecipa, ai sensi dell’art.42, co.3, d.lgs.n.267/2000, alla “verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori”. Una norma statutaria che consentisse al presidente del consiglio comunale di partecipare alle riunioni della giunta non sarebbe compatibile con l’esigenza di evitare una commistione tra “controllore” e “controllato
In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, non sono ammissibili ulteriori figure istituzionali che lo possano sostituire nelle competenze spettatigli quale organo monocratico ovvero quale capo della giunta.
Le commissioni consiliari consultive, qualora istituite, devono essere composte, conformemente alla normativa statutaria e regolamentare dell’ente, con criterio proporzionale al numero dei gruppi consiliari. Alla stregua dei surriferiti principi, dovrebbe reputarsi preclusa la possibilità che le commissioni possano essere costituite con componenti appartenenti esclusivamente alla maggioranza e che non sia ipotizzabile che quest’ultima provveda alla nomina dei componenti spettanti ai gruppi di minoranza.
Dimissioni del presidente del consiglio comunale. Fatte salve espresse e specifiche norme statutarie o regolamentari, opera il principio della immediata operatività ed irretrattabilità delle dimissioni degli amministratori locali.
Registrazione delle sedute consiliari. La pubblicità della seduta non implica la facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistere. In assenza di espressa previsione regolamentare, l’ammissione alla registrazione può essere regolata e valutata, caso per caso, dal presidente del consiglio nell’esercizio dei poteri di “direzione dei lavori e delle attività del consiglio”, di cui all’art. 39, comma 1, tuel n. 267/2000.
AGLI AMM.RI , PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO NEL COMPARTO SCUOLA, CHE NON POSSONO METTERSI IN ASPETTATATIVA, SPETTA L'INDENNITA' DI FUNZIONE NELLA MISURA INTERA.
Sostituzione Presidente del Consiglio.
Il presupposto per l’assunzione del potere vicario da parte del Vice Presidente del consiglio dovrebbe ricondursi al verificarsi della assenza, ovvero dell’impedimento del Presidente a partecipare alla seduta della Conferenza dei Capigruppo, non potendosi equiparare alla ipotesi dell’impedimento anche “l’impedimento momentaneo”.
Ai componenti della Conferenza dei Capigruppo non può essere corrisposto il gettone di presenza in quanto, ai sensi dell’art. 82, comma 2, del d.lgs 267/2000, i consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli ed alle commissioni e la Conferenza dei Capigruppo non può essere equiparata alle commissioni.
La mozione di sfiducia, ai sensi dell’art.52 del T.U.E.L. n.267/2000, viene “messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione”. Il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione per la messa in discussione della mozione di sfiducia è perentorio, pertanto, non può prospettarsene la discussione oltre il termine di trenta giorni.