Per i componenti delle commissioni consiliari nell’ambito del consiglio dell’Unione dei comuni, che partecipano ad organi o commissioni ove svolgono attività connesse all’esercizio delle loro funzioni istituzionali, vige il divieto sancito nell’art. 83, 2° comma, salvo che non si tratti di compensi spettanti come indennità di missione (cfr. Corte dei Conti- Sez. Emilia Romagna n. 115/2008/parere 16).
Per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio occorre evidenziare che l’art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall’art.2, comma 27, della L. n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati, in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l’ente di appartenenza (comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3). In merito a quest’ultima espressione si deve intendere per “presenza necessaria…” quella riconducibile ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato.
Sull’articolo 84 del T.U.O.E.L. incide l’art.77, bis, comma 13, del D.L. n.112/2008 come convertito nella legge n.133/2008, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Quest’ufficio ritiene che sulla base del dato letterale della norma contenuta nell’art. 77 bis, comma 13, debbano escludersi dalla sua applicazione i componenti delle commissioni consiliari dell’Unione di Comuni sia perché tali amministratori non sono espressamente previsti dalla citata norma, sia perché le Unioni dei Comuni non sono soggette al patto di stabilità.
Pur tuttavia si è dell’avviso che codesto ente non può non tener conto delle finalità di contenimento dei c.d. “costi della politica” cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali (vedi in tal senso, la legge Finanziaria 2008 e il D.L. n.112/08, convertito nella legge n.133/2008), determinandosi autonomamente nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai propri amministratori.