AMMISSIBILITA' DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMM.RI DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI.

Territorio e autonomie locali
24 Dicembre 2009
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

E' PREVISTO IL RIMBORSO DELLE SPESE PER TALE TIPO DI GIUDIZIO A CONDIZIONE CHE VI SIA PROSCIOGLIEMNTO NEL MERITO E IL RIMBORSO SARA' DOVUTO NEL LIMITE DI CONGRUITA' FORMULATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI A SEGUITO DI ESPRESSA RICHIESTA UNITAMENTE AL PARERE RESO DAL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA DEL COMUNE.

Testo 

Class. n. 15900/10/B/1/A

Roma, 24 dicembre 2009

Oggetto: quesito sull'ammissibilità di rimborso delle spese legali sostenute da amministratori dinanzi alla Corte dei Conti.

Si fa riferimento alla nota emarginata con la quale, nel trasmettere il quesito formulato dal comune di Lacedonia concernente il rimborso delle spese legali sostenute da un proprio amministratore in un giudizio davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, vengono richiamati i contenuti della sentenza n. 580/2008 della Corte dei Conti – sez. giurisdizionale regionale della Liguria nonché le disposizioni del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e viene chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in merito alla spettanza, nel caso di specie, di tale rimborso.
Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare, preliminarmente, che la menzionata pronuncia fa riferimento ad una questione concernente la rifusione delle spese legali sostenute da imputati assolti in un procedimento penale e per la quale il giudice contabile ha ritenuto non sussistere i presupposti richiesti dall'art. 67 del d.P.R. n. 268/1987 per il rimborso delle spese legali sostenute a seguito del suddetto giudizio.
La questione prospettata dal comune di Lacedonia attiene invece ad una richiesta di rimborso delle spese legali sostenute da un ex assessore comunale in relazione ad un giudizio per l'accertamento della responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti ex art. 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in tale fattispecie trovano applicazione le disposizioni dettate dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla

Legge 20 dicembre 1996, n. 639, ove è previsto che il rimborso delle spese per tale tipo di giudizio è dovuto a condizione che vi sia proscioglimento nel merito.
Si ritiene in ogni caso opportuno evidenziare che tale ultima normativa è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore che, con l'art. 10 bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, ha precisato che le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge in esame si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza. Peraltro nel caso di specie, tenuto conto che la pronuncia in argomento è stata emessa antecedentemente alla menzionata interpretazione autentica ed atteso che l'amministrazione comunale non è patrocinata ex lege dall'Avvocatura dello Stato, si ritiene che il rimborso delle menzionate spese legali possa avvenire nei limiti di congruità formulato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a seguito di espressa richiesta, unitamente al parere reso dal responsabile dell'area finanziaria del comune.