Gettoni di presenza commissioni consiliari e rimborsi spese.

Territorio e autonomie locali
7 Gennaio 2010
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

Per i componenti delle commissioni consiliari nell’ambito del consiglio dell’Unione dei comuni, che partecipano ad organi o commissioni ove svolgono attività connesse all’esercizio delle loro funzioni istituzionali, vige il divieto sancito nell’art. 83, 2° comma, salvo che non si tratti di compensi spettanti come indennità di missione (cfr. Corte dei Conti- Sez. Emilia Romagna n. 115/2008/parere 16).
Per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio occorre evidenziare che l’art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall’art.2, comma 27, della L. n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati, in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l’ente di appartenenza (comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3). In merito a quest’ultima espressione si deve intendere per “presenza necessaria…” quella riconducibile ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato.
Sull’articolo 84 del T.U.O.E.L. incide l’art.77, bis, comma 13, del D.L. n.112/2008 come convertito nella legge n.133/2008, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Quest’ufficio ritiene che sulla base del dato letterale della norma contenuta nell’art. 77 bis, comma 13, debbano escludersi dalla sua applicazione i componenti delle commissioni consiliari dell’Unione di Comuni sia perché tali amministratori non sono espressamente previsti dalla citata norma, sia perché le Unioni dei Comuni non sono soggette al patto di stabilità.
Pur tuttavia si è dell’avviso che codesto ente non può non tener conto delle finalità di contenimento dei c.d. “costi della politica” cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali (vedi in tal senso, la legge Finanziaria 2008 e il D.L. n.112/08, convertito nella legge n.133/2008), determinandosi autonomamente nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai propri amministratori.

Testo 

Prot.n. 15900/TU/00/82 – 83 - 84 Roma,
AL COMUNE DI
e, p.c. ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI

OGGETTO: Unione dei Comuni. Gettoni di presenza commissioni consiliari e rimborsi spese. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto ente chiede chiarimenti in ordine alla corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti dell'Unione dei Comuni per la partecipazione alle commissioni consiliari nell'ambito del consiglio dell'Unione, nonché al rimborso delle spese di viaggio per i non residenti nel capoluogo della sede dell'Unione stessa.
Riguardo alla prima parte del quesito, si rappresenta che tra le modifiche apportate dalla legge 244/2007 ai compensi da corrispondere agli amministratori locali, compaiono quelle del comma 26 dell'art. 2 all'art. 83 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000, e quelle apportate dal comma 25 dell'art. 2 al comma 2 dell'art. 82 del surrichiamato Testo Unico.
Delle due disposizioni, l'art. 2, comma 26, ha stabilito il principio generale in base al quale agli amministratori elencati nell'art. 77 comma 2° della stessa legge, non spetta alcun compenso quando essi partecipano ad organi o commissioni in cui svolgono le proprie funzioni pubbliche, salvo che non si tratti di compensi loro spettanti come indennità di missione.
La norma di cui al comma 2 dell'art. 82 del Testo Unico, contiene una disciplina particolare destinata esclusivamente ai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia, ed ai consiglieri delle comunità montane, a favore dei quali riconosce il diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
Dall'esame del testo delle due disposizioni, non si desume in alcun modo la possibilità che il criterio più favorevole contenuto in quest'ultima norma sia in qualche modo estensibile a casi diversi da quelli dalla stessa puntualmente elencati.
In base a tale considerazione deve pertanto ritenersi che per i componenti delle commissioni consiliari nell'ambito del consiglio dell'Unione dei comuni, che partecipano ad organi o commissioni ove svolgono attività connesse all'esercizio delle loro funzioni istituzionali, viga il divieto sancito nell'art. 83, 2° comma, salvo che, come già detto, non si tratti di compensi spettanti come indennità di missione (cfr. Corte dei Conti- Sez. Emilia Romagna n. 115/2008/parere 16).
Per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio occorre evidenziare che l'art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati, in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza (comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3). In merito a quest'ultima espressione si deve intendere per 'presenza necessaria.' quella riconducibile ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato.
Sull'articolo 84 del T.U.O.E.L. incide l'art.77, bis, comma 13, del D.L. n.112/2008 come convertito nella legge n.133/2008, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Quest'ufficio ritiene che sulla base del dato letterale della norma contenuta nell'art. 77 bis, comma 13, debbano escludersi dalla sua applicazione i componenti delle commissioni consiliari dell'Unione di Comuni sia perché tali amministratori non sono espressamente previsti dalla citata norma, sia perché le Unioni dei Comuni non sono soggette al patto di stabilità.
Pur tuttavia si è dell'avviso che codesto ente non può non tener conto delle finalità di contenimento dei c.d. 'costi della politica' cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali (vedi in tal senso, la legge Finanziaria 2008 e il D.L. n.112/08, convertito nella legge n.133/2008), determinandosi autonomamente nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai propri amministratori.