Art. 59 TUOEL – Richiesta di sospensione e surroga temporanea di un consigliere circoscrizionale sottoposto a programma di protezione. Quesito.

Territorio e autonomie locali
24 Dicembre 2009
Categoria 
12.01.02 Sospensione e decadenza
Sintesi/Massima 

Protratta mancata partecipazione di un componente del consiglio circoscrizionale alle sedute della Municipalità ed ai conseguenti lavori istituzionali in quanto sottoposto ad un particolare programma di protezione perché fratello di un collaboratore di giustizia - Possibilità di attivare un procedimento di sospensione o di surroga temporanea - Non ricorrono i presupposti nè per la sospensione ex art. 59 TUOEL nè per l'applicazione dell'art. 58 del regolamento della Municipalità per l'ingiustificata assenza a 3 sedute consecutive del consiglio - Non può accedersi alle ipotesi prospettate di sospensione, decadenza o surrogazione poichè le forzate assenze dell'amministratore non possono considerarsi ingiustificate.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/59
Roma, 24/12/2009
ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

OGGETTO: Art. 59 TUOEL – Richiesta di sospensione e surroga temporanea di un consigliere circoscrizionale sottoposto a programma di protezione.

Quesito su : 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo – 12.02 - Sospensione e decadenza.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura chiede di conoscere se sia possibile attivare un procedimento di sospensione e surroga temporanea di un componente di un consiglio circoscrizionale . Tale ipotesi, prospettata da un consigliere comunale, sarebbe determinata dalla protratta mancata partecipazione dello stesso alle sedute della Municipalità ed ai conseguenti lavori istituzionali, in quanto sottoposto ad un particolare programma di protezione perché fratello di un collaboratore di giustizia.
Viene precisato, al riguardo, che sulla scorta dell'assetto normativo vigente non si ravvisano i presupposti per una sospensione dalla carica ex art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né quelli per un'applicazione dell'art. 58 del regolamento della Municipalità ove è previsto che decadano dalla carica i consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio.
Le forzate assenze dell'amministratore – connesse ad una condizione di limitazione prescritta dal citato programma di protezione – pur condizionando il regolare funzionamento dell'organo municipale, non possono, infatti, considerarsi ingiustificate e tali da comportare una conseguente surrogazione con il primo dei non eletti della lista di appartenenza, secondo le previsioni regolamentari.
Premesso quanto sopra, nel condividere l'orientamento espresso da codesta Prefettura, si ritiene che non possa accedersi ad alcuna delle ipotesi prospettate di sospensione, decadenza o surrogazione del citato amministratore previste dal citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.