I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO A PERCEPIRE UN GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE A CONSIGLIO E COMMISSIONI .
L'INCISO "LIMITATAMENTE AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA" SI RIFERISCE AI SOLI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI.
Class. n. 15900/TU/00/82-83 Roma, 23 dicembre 2009
OGGETTO: richiesta parere su indennità di presenza ai consiglieri comunali per partecipazione ad organi e commissioni.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto ente ha chiesto se, avuto
riguardo al combinato disposto dell'art.82, comma 2, e art.83, comma 3, del d.lgs.n.267/2000, sia
dovuta l'indennità di presenza ai consiglieri comunali dei Comuni non capoluogo di provincia per la
partecipazione ad organi e commissioni.
Al riguardo, si rappresenta che in base al testo vigente dell'art.82, comma 2, del T.U.O.E.L. , così come sostituito dal comma 25 dell'art. 2 della L.24 dicembre 2007, n.244 ( Legge finanziaria 2008) , i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8 del citato art.82. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
Al riguardo , si rileva che l'inciso ' limitatamente ai comuni capoluogo di provincia' di cui al citato comma 2 dell'art.82 si riferisce ai soli consiglieri circoscrizionali, e non anche ai consiglieri comunali.