Possibilità o meno, attingere ed in qual misura - per corresponsione citato trattamento - da quota 50% somme riscosse titolo conguaglio oblazione (sensi comma 41, suddetto art. 32, L. n. 326/2003) - Legittimità facoltà previsionale (per amministrazioni comunali) aumento,fino ad un massimo del 10%, diritti ed oneri previsti rilascio concessione in sanatoria, con possibilità utilizzo degli stessi per attività istruttoria di progetti finalizzati da svolgere oltre orario lavoro ordinario.
Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere se le somme da destinare al personale interno impegnato nei progetti finalizzati all'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 40 del D.L. 269/03, convertito nella legge 326/03, possano gravare, ed in quale misura, sulla quota del 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione e devolute, ai sensi del comma 41 dello stesso articolo, al comune interessato.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che il citato comma 40, dell'art. 32 prevede la facoltà per le amministrazioni comunali di aumentare fino ad un massimo del 10% i diritti e gli oneri previsti per il rilascio della concessione in sanatoria, consentendo, altresì, per l'attività istruttoria la possibilità di utilizzare i predetti diritti ed oneri per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
La condizione, quindi, per poter avviare progetti finalizzati e conseguentemente remunerare il personale è strettamente connessa alla possibilità riconosciuta ai comuni di incrementare del 10% i diritti e gli oneri per la concessione in sanatoria. In tal modo, infatti, si possono reperire le risorse finanziarie necessarie a remunerare il personale impegnato nei progetti stessi senza intaccare le normali disponibilità di bilancio. Tale orientamento è stato condiviso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota n. 1110 dell'8.11.2005.
Relativamente alla fattispecie rappresentata, appare pertanto evidente l'impossibilità di remunerare il personale attingendo alla quota del 50 per cento delle oblazioni destinate ai comuni, ai sensi del comma 41 del citato art. 32, della legge n. 326/2003.
In definitiva, se l'Ente non ha provveduto all'incremento del 10% dei diritti ed oneri come richiesto dal predetto comma 40 dell'art. 32, non può procedere all'avviamento dei progetti come disciplinati dalla specifica normativa contenuta nelle disposizioni in commento.
Potrebbe, semmai, qualora si trovasse nella condizione di dover compensare il personale che sia stato, comunque, impegnato nell'attività istruttoria, applicare la disposizione contrattuale di cui all'art. 37 del CCNL 22.1.2004, confermato dall'art. 5 del CCNL 31.7.2009, che prevede la possibilità di erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, per i quali ci deve essere un risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.