MANCATA ELEZIONE DI UN ISPETTORE CAPO .

Territorio e autonomie locali
16 Dicembre 2009
Categoria 
13.01.01 Doveri degli amministratori
Sintesi/Massima 

ISPETTORE CAPO DI PS NON ELETTO SI RITIENE CHE POSSA ESSERE RIASSEGNATO ALLA PRECEDENTE SEDE DI SERVIZIO.

Testo 

DAIT - Direzione Centrale Autonomie Prot. Uscita del 16112f2009
Numero : 0016309
Classifica 15900íTUI0W7
Classifica 15900/TU/00/77 Roma, 16 dicembre 2009
OGGETTO: Ispettore Capo della Polizia di Stato. Moscardo Nicola. Quesito.
Con riferimento alla nota sopradistinta, si fa presente quanto segue.
Per quanto concerne l'ispettore capo trasferito perché candidatosi alle elezioni amministrative del maggio 2007, senza risultare eletto, si ritiene che il medesimo possa essere riassegnato alla precedente sede di servizio alla scadenza del triennio previsto dall'art. 53 del D.P.R. 24 aprile 1982, n, 335.
Né osta, a tal fine, l'incarico attualmente ricoperto dall'ispettore in questione quale consigliere di amministrazione dell'Azienda gestione edifici comunali di Verona, Comune ove il medesimo si era candidato.
Si precisa, in merito, che tale incarico non può essere ricondotto a quello di "componente degli organi di decentramento", di cui all'art. 77 del decreto legislativo 267/2000, in quanto con tale espressione si fa riferimento solo alle circoscrizioni di decentramento comunale disciplinate dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo, laddove l'incarico citato è riconducibile a quello di componente del consiglio di amministrazione di una azienda speciale, al quale non si applicano le norme sullo status degli amministratori locali, ad eccezione di quelle espressamente indicate nell'art. 87 del medesimo decreto legislativo.
Per quanto concerne poi l'altro dipendente, componente dell'Assemblea Ausino-Servizi
Idrici integrati, in rappresentanza del Comune di Pontecagnano, si fa presente
che dalla documentazione trasmessa da codesto Dipartimento risulta che si tratta di una società per azioni.
Pertanto ai componenti dei relativi organi, non rientrando gli stessi nel novero degli amministratori locali come definito dall'art. 77 del TUOEL, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 78 del medesimo testo unico.