INCOMPATIBILITA' PER LITE PENDENTE ART 63 C.1 N.4

Territorio e autonomie locali
16 Gennaio 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

LA PENDENZA DI UNA LITE VA RAVVISATA TENTO NELL'IPOTESI IN CUI L'ELETTO ASSUME LA VESTE DI ATTORE, QUANTO IN QUELLA IN CUI SIA L'ENTE LOCALE A PROMUOVERE LA LITE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/63 Roma, 16.02.2010

Oggetto: Città di ........ Causa di incompatibilità per lite pendente ex art. 63, co. 1, n. 4.

Si fa riferimento alla lettera datata 12 gennaio u.s., con la quale è stato richiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla corretta interpretazione da dare all'art. 63, co. 1, n. 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel caso in cui l'ipotesi di litispendenza dipenda dall'Amministrazione comunale, la quale ha presentato ricorso in appello contro una sentenza di primo grado, che riconosce determinati diritti di natura patrimoniale in favore della controparte, 'tenuto altresì conto dell'impossibilità sostanziale per l'interessato/appellato di incidere sulla sua attuale posizione processuale'.
Al riguardo si rappresenta che, come affermato dalla Corte di Cassazione, la pendenza della lite cessa solo allorchè il processo venga definito con una sentenza non più suscettibile di impugnazione ordinaria, salva l'ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia accettata dalla controparte, cui non è equiparabile la sentenza che dichiari cessata la materia del contendere, nella quale il giudice si sia pronunciato anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5211 del 27.02.2008).
È stato inoltre affermato (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12014 del 26.11.1998) che la pendenza della lite va ravvisata tanto nell'ipotesi in cui l'eletto assume la veste di attore, quanto in quella in cui sia l'ente locale a promuovere la lite. Da ciò consegue che la rimozione della suddetta causa d'incompatibilità può avvenire, nel primo caso, per opera dell' 'eletto', mentre nel secondo caso comporta l'iniziativa dell'ente che potrà, eventualmente, essere provocata dall'eletto attraverso gli stessi mezzi che sono a disposizione di qualsiasi convenuto (ad esempio mediante transazione) e si esprimerà attraverso i tipici atti estintivi del giudizio o dell'azione.
Ciò posto, va comunque rilevato che, in conformità al principio generale per cui ogni organo collegiale deliberi sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art. 69 del decreto legislativo citato, la quale garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto alla difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata.