Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Considerato che il primo ricorso presentato dal sindaco unitamente ai consiglieri risulta essere stato definito dal TAR con dichiarazione di inammissibilità, facendo venir meno la sussistenza della lite, per il ricorso tuttora pendente la questione va esaminata sotto il profilo dell’operatività dell’esimente di cui all’art. 63, 3° comma del citato Testo Unico.
Infatti, la Corte di Cassazione, con indirizzo giurisprudenziale costante, ha enunciato il principio secondo cui il suddetto 3° comma, in base al quale l’incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile od amministrativa con il comune, non sussiste in relazione ai fatti connessi con l’esercizio del mandato, va inteso come riferito non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del consigliere, ma anche a quelle in cui detto amministratore non faccia valere le proprie posizioni personali e private, ma interessi della comunità.
Pertanto, ove risulti che l’impugnazione davanti ad un Tribunale amministrativo degli atti deliberativi sia stata proposta a tutela esclusivamente di interessi generali, deve escludersi, in applicazione alla citata norma, una situazione d’incompatibilità per lite pendente prevista dall’art. 63, comma 1, n. 4 del decreto legislativo n. 267/2000.
Lla disciplina dei permessi e del conseguente rimborso degli oneri, recata dagli art. 79 e 80 del decreto legislativo n. 267/2000, non può essere estesa agli amministratori di un Università Agraria, ente pubblico non economico.
Infatti, avendo il legislatore fornito una indicazione dettagliata e puntuale dei destinatari, ampliandola rispetto alla legge 816/1985, questa deve intendersi tassativa e non suscettibile di estensione in via analogica a quelle categorie di amministratori non espressamente contemplate, anche in considerazione dell’incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell’ente.
E' PREVISTA LA INCOMPATIBILITA' PER COLUI CHE TRA L'ALTRO E' TITOLARE, AMM.RE , DIPENDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO E HA PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI E APPALTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE.
INELEGGIBILITA' DEL SINDACO DI UN COMUNE XXXX ELETTO NELLE ULTIME CONSULTAZIONI ELETTORALI NON DIMESSO DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI UN COMUNE YYYY - La norma sembrerebbe stabilire, con il termine “rispettivamente” una correlazione tra la tipologia di cariche sancendo l’ineleggibilità alla carica di sindaco per chi è sindaco in altro comune e, analogamente, l’ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per chi è consigliere comunale in altro comune e non anche per chi ricopre le altre cariche indicate dalla norma - LA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 11894/2006 SI E' PRONUNCIATA A FAVORE DELL'IPOTESI DI INELEGGIBILITA' - RICHIESTO PARERE ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO PER EVITARE INTERPRETAZIONI DISOMOGENEE-
NON SI RAVVISA IPOTESI DI INCOMPATIBILITA'/INELEGGIBILITA' PER ASSESSORE DIPENDENTE DI 7 LIVELLO CONTRATTUALE IN QUANTO NON SONO ATTRIBUITI NELLA SOCIETA' COMPITI DIRIGENZIALI COME RICHIESTO DALL'ART 60 C. N.10 TUOEL.
INCUMULABILITA' TRA INDEENITA' E GETTONI DI PRESENZA.- SI AL PERMESSO ANCHE NEL CASPO DI SEDUTA ANDATA DESERTA - PERMESSI SECONDO L'ART 79.
ABROGAZIONE COMMA 6 ART. 82 TUOEL CON NON CUMULABILITA INDEENITA CON GETT. PRESENZA - E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ASSENTARSI DAL SERVIZIO PER L'INTERA GIORNATA ANCHE IN CASO DI SEDUTA ANDATA DESERTA.- SONO RIMBORSATA AL DATORE DI LAVORO LE ORE O GIORNATE DI ASSENZA DAL POSTO DI LAVORO AI SENSI ART 80 TUOEL.
L’art.16 del D.P.R. n.191/1979 e l’art.67 del D.P.R. n.268/1987 assicurano l’assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino coinvolti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l’ente. I citati decreti, che prevedono l’assunzione, a carico dell’ente territoriale, dell’onere delle spese processuali, non essendo stati emanati nell’esercizio di funzioni legislative delegate, sono privi di forza di legge ed hanno natura solo regolamentare.
Ne consegue che le disposizioni in essi contenute conservano la loro originaria natura contrattuale, e non consentono il ricorso all’analogia, procedimento possibile con esclusivo riferimento alle leggi e agli atti aventi forza di legge. Gli articoli citati, pertanto, non possono essere applicati al membro laico di una commissione edilizia comunale che abbia sostenuto spese processuali in relazione ad un giudizio instaurato a causa della funzione svolta, e poi conclusosi con l’assoluzione, attesa la non equiparabilità al dipendente comunale (cfr. Cass. Civ. Sez.I, sent. n.11258 del 15/06/2004).
Le spese legali sostenute dai componenti esterni della commissione edilizia per procedimenti instaurati a causa della funzione svolta dai medesimi in seno alla commissione, non devono essere rimborsate dal comune.
INELEGG. EX ART.60 COMMA 1 N.11 PER SINDACO AMMINISTRATORE UNICO DI UNA SRL IL CUI CAPITALE E' DETENUTO DAL COMUNE. L'ACQUISTO DA PARTE DEL SINDACO DI PORZIONE DI TERRENO SU CUI SIANO ALLOGGI DI CUI ANCHE IL SINDACO RISULTA ASSEGNATARIO NN INTEGRA L'IPOTESI EX ART 60 C.1 N.2 PER L'APPLICAZIONE DELL'ESIMENTE PREVISTA DAL COMMA 2 DELLO STESSO ARTICOLO, MA CONCRETIZZA LA VILAZIONE DELL'ART. 1471 C. - APPLICAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ART 69 TU.
Difensore civico comunale. Questione della situazione del protrarsi della mancata nomina da parte del consiglio comunale. TAR Lazio (sentenza sez. II n. 139/2009) Il principio generale da tenere in considerazione in caso di organi scaduti è quello della vigenza degli stessi in regime di prorogatio … per un termine massimo di 45 giorni previsto dalla legge n. 444/94. Applicazione art. 136 del d.lgs.vo n. 267/2000. Attivazione poteri sostitutivi regionali nel caso in cui la nomina del difensore civico sia prevista dallo statuto comunale, ai sensi dell’art. 11 del TUEL, è da ritenersi atto obbligatorio per l’ente locale.
PER I GETTONI DI PRESENZA GLI IMPORTI DA CONSIDERARE SONO QUELLI DELIBERATI ANTERIORMENTE AL 30.09.2005 RIDOTTI DEL 10% COME PREVISTO DALLL'ART 1, COMMA 54 DELLA LEGGE 266/2005. - IL RIMBORSO DELLE SPESE DI BENZIA E' DA APPLICARE AI CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5.000 AB. SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA'
L’attività professionale per la quale la norma prescrive l’obbligo di astensione è quella in “materia di edilizia privata e pubblica”.
Conseguentemente, detto obbligo sussiste nei casi in cui si esercitino le attività di geometra o architetto, che risultano certamente inerenti a detta materia. Sull’argomento la Corte di Appello di Salerno, nella sentenza n.270/2000, ha ribadito che la disposizione in esame non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina.
Rileva, invero, in materia, la personale responsabilità politica e deontologica dei soggetti interessati, tenuti come tutti i pubblici amministratori ad adottare comportamenti improntati all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, in virtù di quanto espressamente dispone il 1° comma del richiamato art. 78 del T.U..
QUALORA L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN LAVORO PER CONTO DEL COMUNE E' AFFIDATO AD UNO STUDIO ASSOCIATO, DI CUI UN MEMBRO E' UN AMMINISTRATORE, NON SUSSISTE INCOMPATIBILITA' SE IL LAVORO E' SOTTOSCRITTO ESCLUSICAMENTE DALL'ALTRO SOCIO.
L’avvio delle procedure previste dall’art. 4 del d.l. n. 172/2008 convertito nella legge n. 210/2008, con la costituzione di società miste a totale partecipazione pubblica per l’affidamento del ciclo integrato dei rifiuti da parte dei comuni facenti parte del Consorzio Unico delle Province di cui all’art. citato determina, ai sensi dell’art. 12, comma 4 dello Statuto consortile, la decadenza del Presidente del Consorzio pro-tempore che rappresenta l’Ente che non si avvalga del Consorzio medesimo proprio in adempimento del dettato normativo
IL PERIODO DI ASPETTATTIVA NON RETRIBUITA RICHIESTA DA LAVORATORI DIPENDENTI PUBBL. O PROVATI E' DA CONSIDERARE COME SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO. VALIDO ANCHE PER IL SINDACO.
Applicazione - a suindicati incarichi - specifica disciplina (citato art. 110, D. Lgs. n. 267/2000) - Non applicazione successione contratti, termini interruzione e limiti a proroghe fissate da normativa in materia contratti tempo determinato ex D. Lgs. n. 368/2001.
Atteso che la pronuncia del giudice di primo grado è immediatamente esecutiva, la Prefettura dovrà accertare che l’amministratore si astenga dall’esercizio delle proprie funzioni che, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000 saranno svolte dal vice sindaco, sempre che il citato amministratore non abbia interposto appello, nel qual caso si richiama il disposto dell’art. 84, comma 3 del D.P.R. 570/60, in virtù del quale l’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di Appello.
Laddove la pronuncia di secondo grado sia confermativa della decadenza, per effetto dell’esecutività della stessa, fino al suo passaggio in giudicato, rimane precluso all’amministratore l’esercizio delle relative funzioni a meno che il medesimo non abbia richiesto ed ottenuto dalla Corte di Appello la sospensiva della sentenza che ne ha dichiarato la decadenza, proponendo altresì ricorso per Cassazione.
In tale ultimo caso, la conseguente procedura di scioglimento ex art. 53, comma 1, del d.lgs. 267/2000 potrà essere avviata solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza o comunque dopo la sentenza di ultima istanza (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. I, 22 maggio 2002, n. 1932).
L’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia inerente alla legislazione elettorale, ne consegue che nessuna altra fonte normativa diversa dalla legge ordinaria statale – che al momento manca nell’ordinamento - è legittimata a disciplinarla.
Si ritiene che la revisione dello Statuto comunale che preveda l’estensione del diritto di elettorato agli stranieri e agli apolidi sia viziata da illegittimità e che siano sussistenti i presupposti che legittimano l’esercizio del potere di annullamento straordinario da parte del Governo nei confronti della previsione statutaria stessa.
SOLO NEL CASO IN CUI CI SIANO STATE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO EFFETIVAMENTE SOSTENUTE, CON IL CONSEGUENTE ONERE PER L'AMMINISTRATORE INTERESSATO DI PRODURRE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI AVERE UN RIMBORSO (RISTORO) IN MISURA FORFETARIA. NELLA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE COMPRESA UNA DICHIARAZIONE SULLA DURATA E FINALITA' DELLA MISSIONE.
Il comma 13 dell’art. 77 bis, della legge n. 133/2008 dispone che: “al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina”.
Al riguardo si ritiene che, sebbene la norma faccia riferimento ai soli consiglieri comunali e provinciali, tale tipologia di rimborso spetti anche al Presidente del Consiglio atteso che lo stesso oltre a presiedere tale organo ne è anche componente.
In merito al necessario deposito della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute al fine di ottenere il rimborso forfetario, si rappresenta che, tenuto conto di alcune perplessità manifestate da diversi enti locali in merito alla corretta interpretazione della menzionata disposizione normativa, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere al riguardo il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze.