QUALORA L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN LAVORO PER CONTO DEL COMUNE E' AFFIDATO AD UNO STUDIO ASSOCIATO, DI CUI UN MEMBRO E' UN AMMINISTRATORE, NON SUSSISTE INCOMPATIBILITA' SE IL LAVORO E' SOTTOSCRITTO ESCLUSICAMENTE DALL'ALTRO SOCIO.
Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 1 OTTOBRE 2009
OGGETTO: Architetto ......, consigliere comunale di.
Quesito relativo all'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1 n. 2 T.U.O.E.L.
Si fa riferimento alla nota emarginata con la quale codesta Prefettura, in relazione all'avviso espresso da questa Direzione Centrale in data 2 settembre sulla questione di incompatibilità in oggetto indicata ed a seguito della documentazione prodotta e delle precisazioni formulate dall'architetto ......, consigliere comunale di ...... ......., chiede di conoscere se debbano ritenersi tuttora sussistenti i profili di incompatibilità previsti dall'art. 63 comma 1, n. 2 T.U.O.E.L.
Al riguardo, dall'esame della documentazione ora agli atti, si evince che il disciplinare di incarico professionale per la progettazione e la direzione lavori realizzazione del nuovo asilo nido – per il quale era stata a suo tempo formulata domanda di affidamento da parte dell'arch. ...... quale socio dello studio associato architetti Oddi – è stato sottoscritto in data 28 giugno 2008 tra il solo arch. ....... e l'amministrazione comunale di ..........
Ciò premesso, si richiamano le osservazioni formulate da quest'Ufficio con la menzionata nota del 2 settembre u.s., ferma restando ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la competenza del consiglio comunale a valutare la sussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità in capo ai propri componenti.