Incarichi a contratto - Applicabilità, a rapporti lavoro instaurati sensi art. 110, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, disciplina relativa quelli tempo determinato (D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni).

Territorio e autonomie locali
23 Settembre 2009
Categoria 
15.02.08 Incarichi a contratto
Sintesi/Massima 

Applicazione - a suindicati incarichi - specifica disciplina (citato art. 110, D. Lgs. n. 267/2000) - Non applicazione successione contratti, termini interruzione e limiti a proroghe fissate da normativa in materia contratti tempo determinato ex D. Lgs. n. 368/2001.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato recata dal D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, le norme dettate in materia di successione dei contratti e di limiti delle proroghe.
Al riguardo, si precisa che la disciplina sugli incarichi a contratto stipulati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 267/2000, è contenuta esclusivamente nello stesso articolo il quale provvede a stabilire puntualmente i presupposti per la sua applicazione, ovvero: la sussistenza di una specifica previsione statutaria o regolamentare, a seconda che si tratti di incarichi ai sensi del comma 1, per la copertura di posti in dotazione organica, o ai sensi del comma 2, extra dotazione organica; le modalità di conferimento degli incarichi stessi; i requisiti necessari; la loro durata e il relativo trattamento economico, nonché le cause di risoluzione del rapporto medesimo.
Da quanto sopra consegue, quindi, che l'articolo 110 in commento deve intendersi quale normativa speciale che deroga a quella più generale che disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato. Basti rammentare che il comma 3 del medesimo articolo 110, stabilisce la durata dei contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2, a quella complessiva del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, configurandoli quindi, quali incarichi di tipo fiduciario, e il successivo comma 4, prevede quale ulteriore causa di risoluzione di diritto la dichiarazione di dissesto da parte dell'ente o il trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria.
Tanto meno, pertanto, per le considerazioni suesposte possono trovare applicazione nei confronti degli incarichi in parola i termini di interruzione e i limiti alle proroghe fissate dalla normativa in materia di contratti a tempo determinato ex D.Lgs. 368/2001.