ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA DEI PERMESSI E DEL CONSEGUENTE RIMBORSO DEGLI ONERI AGLI AMMINISTRATORI DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

Territorio e autonomie locali
9 Ottobre 2009
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Lla disciplina dei permessi e del conseguente rimborso degli oneri, recata dagli art. 79 e 80 del decreto legislativo n. 267/2000, non può essere estesa agli amministratori di un Università Agraria, ente pubblico non economico.
Infatti, avendo il legislatore fornito una indicazione dettagliata e puntuale dei destinatari, ampliandola rispetto alla legge 816/1985, questa deve intendersi tassativa e non suscettibile di estensione in via analogica a quelle categorie di amministratori non espressamente contemplate, anche in considerazione dell’incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell’ente.

Testo 

Prot. n. 15900/TU/00/79-80 Roma,

OGGETTO: Artt. 79 – 80 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale viene chiesto di conoscere se la disciplina dei permessi e del conseguente rimborso degli oneri, recata dagli art. 79 e 80 del decreto legislativo n. 267/2000, sia estensibile anche agli amministratori di codesta Università ......, ente pubblico non economico.
Al riguardo, si osserva che nell'art. 77 del citato T.U. vengono menzionati gli istituti ai quali l'amministratore può avvalersi per evitare che il sottrarre tempo all'attività lavorativa possa turbare lo svolgimento delle funzioni pubbliche.
In particolare, vengono riconosciute l'aspettativa e la fruizione dei permessi cui il lavoratore dipendente può ricorrere, ed il regime delle indennità che consente all'amministratore di far fronte alle responsabilità ed all'impegno richiesti.
Queste prerogative sono previste dal legislatore anche in favore di coloro che ricoprono cariche pubbliche locali non in conseguenza di un'investitura elettorale diretta, ma a seguito di successiva nomina (assessori) o di elezioni di secondo grado (consiglieri di comunità montane o consorzi), come viene confermato dalla successiva elencazione degli amministratori locali, tra i quali non figurano gli amministratori in premessa.
Pertanto, avendo il legislatore fornito una indicazione dettagliata e puntuale dei destinatari, ampliandola rispetto alla legge 816/1985, questa deve intendersi tassativa e non suscettibile di estensione in via analogica a quelle categorie di amministratori non espressamente contemplate, anche in considerazione dell'incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell'ente.
Alla luce delle considerazioni che precedono è da escludere l'attribuibilità, ai consiglieri ed agli assessori in carica presso il suddetto Ente, del beneficio dei permessi previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.