INCOMPATIBILITA' PER AMMINISTRATORE CHE SI E' AGGIUDICATO A SEGUITO DI GARA D'APPALTO LE GESTIONE DI UN CAMPEGGIO E UN'AREA ATTREZZATA DI PROPRIETA' DEL COMUNE.

Territorio e autonomie locali
8 Ottobre 2009
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

E' PREVISTA LA INCOMPATIBILITA' PER COLUI CHE TRA L'ALTRO E' TITOLARE, AMM.RE , DIPENDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO E HA PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI E APPALTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE.

Testo 

Class. n.15900/TU/00/63 Roma, 8 ottobre 2009

OGGETTO: Comune di – Situazione di incompatibilità per consigliere comunale.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo –
- 12.1 Elettorato passivo: incompatibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto l'avviso di questo Ministero circa l'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità in capo ad un consigliere comunale eletto nella tornata elettorale del 13 e 14 aprile 2008, nella quale il comune di ..... ha rinnovato la propria amministrazione. L'amministratore in argomento si era aggiudicato, a seguito di una gara d'appalto, la gestione di un campeggio e di un'area attrezzata di proprietà comunale.
Viene rappresentato che il contratto prevede un canone annuo di € 3.100 e andrà a scadenza ad ottobre del 2017.
Quanto alla posizione del consigliere avendo egli 'parte' in un appalto di servizi nell'interesse del comune, situazione statuita dal n. 2 del comma 1 dell'art. 63, si richiama in merito la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che la norma è volta ad evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato da parte degli eletti ed il conflitto, anche solo potenziale, che la medesima persona sarebbe chiamata a dirimere se dovesse scegliere tra l'interesse che persegue in quanto gestore del servizio e l'interesse che deve tutelare in quanto consigliere del comune che di quel servizio fruisce.
La Suprema Corte (cfr. Cass. Civile, sent. n. 11959 dell'8.8.2003, sez. I, ord. N. 550 del 16.1.2004) ha più volte affermato che 'l'art. 63 citato, nello stabilire la causa di -incompatibilità di interessi - (non può ricoprire la carica) ivi prevista..., ai fini della sua sussistenza, richiede una duplice condizione: la prima di natura soggettiva, la seconda di natura oggettiva. E' necessario, innanzitutto (condizione soggettiva), che il soggetto, in ipotesi incompatibile all'esercizio della carica elettiva, rivesta la qualità di titolare, o di amministratore, ovvero di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento. In secondo luogo, il legislatore prevede, come condizione oggettiva, che deve necessariamente concorrere con quella 'soggettiva' per la sussistenza della suddetta incompatibilità, che il soggetto, rivestito di una delle predette qualità, in tanto è incompatibile, in quanto ha parte.. in appalti, nell'interesse del comune'.
Pertanto, la fattispecie rappresentata, va esaminata, come anche prospettato da codesta Prefettura, in ragione della statuizione recata dal comma 1, n. 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000, che espressamente prevede incompatibilità per colui che, tra l'altro, è titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento e ha parte direttamente o indirettamente, in servizi e appalti nell'interesse del comune.
Il comma 2 dell'art. 63 ha infatti escluso l'ipotesi di incompatibilità solo per coloro che hanno parte in cooperative sociali iscritte regolarmente nei registri pubblici, dal momento che solo tali forme organizzative offrono adeguate garanzie, in quanto non aventi scopo di lucro, per evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che sussista la predetta ipotesi di incompatibilità in capo al consigliere, che potrà essere valutata dal consiglio comunale, organo competente a deliberare sulla regolarità del titolo di appartenenza dei propri componenti, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000.

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