Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
NON SUSSISTENDO INCOMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI SINDACO DI UN COMUNE INFERIO RE A 20.000 ABITANTI E PARLAMENTARE,
NON SUSSISTE IL DIVIETO DI CUMULO DELLE INDENNITA' PER IL VICESINDACO FACENTE FUNZIONE E PARLAMENTARE NAZIONALE.
CONSIGLIERE NEO ELETTO - AFFINITA' SINO AL TERZO GRADO DEL SINDACO E/O DEL PRESIDENTE DI PROVINCIA - CAUSA DI INCOMPATIBILITA'
Obbligatorietà attivazione citate procedure mobilità - Non necessario avviamento quelle relative a collocamento personale in disponibilità (ex art. 34 e seguenti suddetto D. Lgs. n. 165/2001) - Modalità espletamento procedure in questione riconducibili a emanazione bandi mobilità, predisponibili da amministrazioni ed adeguatamente pubblicizzati (chiarito anche da Dipartimento Funzione Pubblica in circolare n. 4/2008 del 18.4.2008).
Possibilità o meno,conferimento citati incarichi a titolo gratuito (con solo rimborso spese) o necessaria previsione rapporto lavoro regolato da CCNL dipendenti enti locali, o diversa modalità di accesso - Inapplicabilità art. 38, comma 3, richiamato D.Lgs. n. 267/2000 - stante popolazione inferiore quella prevista da medesimo - e modalità assunzionali previste citato art. 90, T.U. D.Lgs. n. 267/2000.
LE SPESE LEGALI POSSONO ESSERE RIFUSE SE : VI E' UNA SENTENZA DEFINITIVA CHE ABBIA ESCLUSO LA RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE CON UNA PRONUNCIA DI ASSOLUZIONE CHE ESCLUDA UN CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE; E LA SCELTA DEL DIFENSORE SIA AVVENUTA PREVENTIVAMENTE E CONCORDEMENTE TRA LE PARTI.
NON E' DOVUTO IL GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI PERCHE' NON EQUIPARABILE ALLE "COMMISSIONI CONSILIARI".
Possibilità o meno, scorrimento graduatoria pubblicata marzo 2005 (per copertura posto resosi vacante e disponibile di pari qualifica quello messo a concorso) stante ulteriore proroga al 31.12.2009 termine validità graduatorie medesime (disposta art. 5, D.L. n. 207/2008 convertito L. n. 14 del 27 febbraio 2009) - Applicazione (per efficacia graduatorie), per citato ente, ordinaria disposizione contenuta art. 91, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.
UN CONSIGLIERE FACENTE PARTE DI UNO STUDIO PROFESSIONALE CHE HA RICEVUTO INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTO DEL COMUNE, RIENTRA NELLA FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA' EX ART 63, C.1, N.2
Possibilità o meno, sommare tutti periodi lavorativi effettuati presso medesimo ente con tipologie contrattuali diverse, fine calcolo triennio di lavoro, requisito temporale necessario per successiva stabilizzazione (art. 1, comma 558, L. n. 296/2006) - Cumulabilità solo periodi prestati con contratto lavoro natura subordinata a tempo determinato (come chiarito con circolare Dipartimento Funzione Pubblica, n. 5/2008).
Il consiglio comunale può regolare, nell’ambito della disciplina dello svolgimento delle adunanze, la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, ciò sia per gli uffici di supporto alla verbalizzazione (art. 97, co. 4, lett. a) d. l.vo 267/2000), sia per i consiglieri e i cittadini che assistono alla seduta. Lo stesso regolamento può riservare all’Amministrazione il compito di registrazione con mezzi audiovisivi ed escludere che altri soggetti possano procedervi.
Possibilità o meno, erogazione compensi per lavoro straordinario reso da suddetto personale per funzionamento citata Commissione - Legittima corresponsione indennità di posizione e risultato stabilite (su base principio omnicomprensività) da contratti collettivi nazionali e comprendenti ogni trattamento accessorio.
Numero assessori. In mancanza di adeguamento statutario alla normativa recata dalla legge n. 265/1999 (art.11, co.7, successivamente riprodotto nell’art.47 del d.lgs.n.267/2000) si applica la disciplina transitoria dettata dal comma 5 dell’art.47 del d.lgs.n.267/2000.
Il sindaco, quale componente (con diritto di voto) del consiglio, ad avviso di questo Ufficio, va ricompreso nel computo della determinazione (nel rispetto del criterio proporzionale ex art.38, co.6, d.lgs.n.267/2000) dei rappresentanti consiliari nelle commissioni.
In base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del d. lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’ inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione
Per l’elezione del Presidente del Consiglio le norme statutarie e regolamentari dell’ente possono prevedere maggioranze qualificate.
CON IL TERMINE "AMM.RE " SI INTENDONO TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE DELLA SOCIETA' DI CAPITALI, MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA. ATTIVAZIONE CON PROCEDURA CONSILIARE EX ART 69 TUOEL.
Ogni limitazione all’esercizio del diritto ex articolo 43 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità- anche il buon andamento
Il Presidente della provincia assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica fin dalla proclamazione e deve comunicare i nominativi degli assessori prescelti nella prima seduta successiva alla elezione, ai sensi del comma 2 dell’art. 46 del T.U.E.L. n. 267/2000 avendo già individuato (sia pure approssimativamente) una possibile compagine di assessori che dovranno coadiuvarlo nell’espletamento dei compiti e nell’attuazione dei programmi con cui si è presentato alla competizione elettorale.
E', pertanto, ragionevole ritenere che allo stato attuale, possa essere ammessa una prorogatio della vecchia giunta, ben potendo l’organo di vertice dell’amministrazione nominare la nuova immediatamente dopo la proclamazione.
Il legislatore statale, nel demandare agli statuti la determinazione numerica degli assessori, entro i limiti inderogabili dallo stesso stabiliti, ha legittimato la possibilità di prevedere un numero “fisso” ovvero, in alternativa, un numero “massimo” di assessori.
Possibilità o meno, procedere - in deroga vigente normativa assunzionale (stante pensionamento dipendente, cat. D, responsabile Servizio finanziario) – copertura citato posto mediante progressione verticale (dipendente cat. C presente medesimo servizio) e copertura posto (resosi disponibile cat. C) attraverso assunzione dall’esterno - Applicazione disciplina assunzionale contenuta comma 562, art. 1, L. n. 296/2006, integrata da art. 3, comma 121, L. n. 244/2007.