NON E' DOVUTO IL GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI PERCHE' NON EQUIPARABILE ALLE "COMMISSIONI CONSILIARI".
Class. n.15900/TU/00/82 Roma, 4 settembre 2009
OGGETTO: Città di ........
Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - gettoni di presenza.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso un quesito formulato dal comune di ......, con il quale viene chiesto se sia possibile corrispondere il gettone di presenza ai componenti della Conferenza dei capigruppo, tenuto conto che l'art. 15 del regolamento del consiglio comunale equipara la Conferenza dei Capigruppo alle Commissioni, definendola 'Conferenza Consiliare permanente' attribuendo alla stessa funzioni consultive ed istruttorie.
Come è noto, lo status degli amministratori locali è disciplinato dal capo IV del decreto legislativo n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In particolare, l'art. 82, 2° comma, del testo unico dispone la corresponsione del gettone di presenza ai consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle sedute di consiglio e commissioni.
A parere di quest'ufficio, la Conferenza dei capigruppo, avendo competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio e di coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari, non può essere equiparata a queste, che svolgono specificatamente funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell'attività del consiglio.
Per i motivi sopraesposti, si ritiene che ai componenti della Conferenza dei capigruppo non sia dovuto il gettone di presenza in quanto la stessa non può essere equiparata alle 'Commissioni' espressamente citate nell'articolo 82, comma 2, T.U.O.E.L..