NON SUSSISTENDO INCOMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI SINDACO DI UN COMUNE INFERIO RE A 20.000 ABITANTI E PARLAMENTARE,
NON SUSSISTE IL DIVIETO DI CUMULO DELLE INDENNITA' PER IL VICESINDACO FACENTE FUNZIONE E PARLAMENTARE NAZIONALE.
Class. n. 15900/TU/00/83 Roma, 12 agosto 2009
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OGGETTO: Comune di ......- Quesito interpretazione dell'art.83 del D.Lgs n.267/00
Si fa riferimento alla nota del 29 settembre u.s., con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito sull'interpretazione dell'art.83 del D.Lgs n.267/00 posto dal Comune di ....... Si rappresenta che l'Ente correttamente, fino al 31 dicembre 2007, non ha corrisposto al vicesindaco, che ricopre la carica di parlamentare nazionale, l'indennità di funzione tenuto conto che l'art.83 del T.U.O.E.L. , prima dell'entrata in vigore della legge Finanziaria 2008 , prevedeva la possibilità per i parlamentari nazionali o europei, nonché per i consiglieri regionali, di percepire solo i gettoni di presenza previsti dal Capo IV del Titolo III.
La legge n.244/07 ( Legge Finanziaria 2008 ) ha sostituito il citato art.83 T.U.O.E.L. e ha disposto, contrariamente a quanto stabilito in precedenza, che i parlamentari nazionali ed europei , nonchè i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal Capo IV del Titolo III.
Il Comune di .... chiede se possa essere riconosciuta l'indennità di funzione al vicesindaco che è anche parlamentare nazionale, tenuto conto che il Comune ha una popolazione inferiore a 20.000 abitanti e dalla lettura della nuova formulazione dell'art.83, commi 1 e 3, T.U.O.E.L. sembrerebbe possibile tale interpretazione.
Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che sia il comma 26 dell'art.2 della legge finanziaria 2008, con il quale sono state apportate modifiche all'art.83 T.U.O.E.L., sia in linea più generale le disposizioni comprese dal comma 22 al comma 32 della suddetta legge, sono volte ad assicurare un contenimento dei c.d. costi della politica.
Nel caso di specie tuttavia la non chiara formulazione della novella con la quale è stato modificato il menzionato art. 83 T.U.O.E.L. ha dato luogo a dubbi interpretativi in merito alla compatibilità della norma in argomento con la evidenziata 'ratio' di contenimento dei costi della politica, né un esame comparativo con la precedente versione dell'art.83 T.U.O.E.L. risulta fornire utili elementi per risolvere tali dubbi interpretativi.
Infatti la precedente versione dell'art.83 T.U.O.E.L. prevedeva la possibilità per i parlamentari nazionali ed europei, nonché per i consiglieri regionali, di percepire solo i gettoni di presenza previsti dal Capo IV del Titolo III , mentre il testo dell'art.83 T.U.O.E.L. vigente non consente più di percepire proprio quei gettoni di presenza.
Dal raffronto tra le due diverse versioni del citato art.83 sembra potersi affermare che mentre nella precedente versione della norma in esame il parlamentare nazionale che rivestiva anche la carica di amministratore locale, per la quale è prevista la corresponsione di un'indennità di funzione, non potesse percepire anche quest'ultima ( linea interpretativa peraltro seguita da questa Amministrazione), l'attuale versione dell'art.83 vieta la corresponsione del gettone di presenza , ma non l'indennità laddove prevista.
Il legislatore, con l'attuale versione dell'art.83 del T.U.O.E.L., ha previsto l'incumulabilità delle indennità di funzione in caso di cariche incompatibili, invece, non si è occupato delle altre ipotesi nelle quali per taluni più ridotti ambiti non sussistono incompatibilità, quale l'essere contemporaneamente sindaco di un comune con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti e parlamentare.
Sul punto si ritengono condivisibili le considerazioni della Corte dei Conti ( Sezione regionale della Lombardia, parere n.69/2008) la quale - pur sottolineando come la norma, non prevedendo un apposito richiamo anche all'indennità di funzione , appaia in controtendenza rispetto al generale indirizzo di contenimento di spesa sotteso alla logica restrittiva delle spese della politica sul quale si fondano le norme di cui si parla-, ha evidenziato come i limiti di cumulabilità, così come la incompatibilità , possono essere fissati esclusivamente dalla legge.
Tale orientamento è condiviso dal Ministero dell'economia e delle finanze che si è espresso in tal senso con il parere n.84597 del 31 luglio u.s.
Quest'ufficio, quindi, è dell'avviso che, nel caso in esame, non sussista il divieto di cumulo delle indennità per il vicesindaco, che è anche parlamentare nazionale.