Problematiche sull'elezione del presidente del consiglio comunale.

Territorio e autonomie locali
22 Luglio 2009
Categoria 
05.04 Presidente del Consiglio Comunale e Provinciale
Sintesi/Massima 

Per l’elezione del Presidente del Consiglio le norme statutarie e regolamentari dell’ente possono prevedere maggioranze qualificate.

Testo 

E' stato richiesto l'avviso della scrivente in merito alle problematiche emerse nel comune di .., il quale non riesce a provvedere alla rielezione del Presidente del consiglio (una volta dimessosi quello precedentemente in carica) stante il procedimento aggravato disposto dalle locali previsioni statutarie (art. 26) e regolamentari (art. 6) per l'elezione di tale figura istituzionale.
In particolare, il comma 2 dell'art. 26 dello Statuto dispone che "per la validità della seduta è necessaria la presenza dei 2/3 dei consiglieri assegnati" mentre il comma 1 del medesimo articolo 26, nonché il comma 1 dell'art. 6 del regolamento stabiliscono che il presidente è eletto "a maggioranza qualificata, pari a 2/3 dei consiglieri assegnati ".

Le surriferite disposizioni statutarie e regolamentari prevedono, inoltre, che ove il suddetto quorum non sia raggiunto nella prima votazione, si procede ad una seconda votazione {"entro venti giorni", con il che si deduce che viene convocata, per l'adempimento in parola, una seconda seduta) per la quale si richiede la medesima maggioranza.
"Se anche nella seconda votazione non sia raggiunta la maggioranza dei 2/3, entro ulteriori venti giorni viene effettuata una terza votazione nella quale risulta eletto presidente il candidato che riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati" (comma 3 art. 6 regolamento cit, nonché v. comma 4 art. 26 statuto).
Ad avviso della scrivente, dalla lettura complessiva delle surrichiamate norme statutarie e regolamentari si evince che, in prima nonché in seconda istanza, è necessario il raggiungimento di un quorum strutturale e funzionale pari ai 2/3 dei consiglieri assegnati, con la finalità di far confluire sulla persona del presidente del consiglio un numero di consensi particolarmente ampio, così da rafforzarne il ruolo di garanzia, di organo super partes che lo contraddistingue.
Dovendosi comunque pervenire al risultato dell'elezione di tale figura e. quindi, garantire la funzionalità del consiglio, in armonia con il prescritto obbligo, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (al cui novero appartiene anche il comune in questione) di separare la funzione di sindaco da quella di presidente del consiglio, si contempla un meccanismo alternativo e successivo che consente, in terza votazione, da effettuarsi in una ulteriore seduta, di individuare il presidente del consiglio con una maggioranza di voti favorevoli meno rigorosa (rispetto a quella richiesta inizialmente) che. nello specifico, è pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

L'art. 32 dello Statuto, prevede, in via generale, che "// consiglio si riunisce validamente con una presenza della metà dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale...
Poiché la normativa locale non contempla espressamente uno specifico quorum strutturale per la validità della seduta in cui si procede ala effettuazione della terza votazione, deve assumersi che in tale caso trovi applicazione il suddetto parametro e che, pertanto, se presente tale numero legale (metà dei consiglieri assegnati), l'organo consiliare possa considerarsi validamente insediato.
Va da sé che il presidente del consiglio risulterà eletto soltanto se converga su un candidato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (nel caso di specie pari a11), che rappresenta il prescritto quorum funzionale richiesto dalla normativa statutaria e regolamentare.