Limiti assunzionali, per ente popolazione superiore cinquemila abitanti - non rispettoso patto stabilità interno anno 2006 - non più soggetto regime limitativo delle assunzioni (sensi legge finanziaria 296/2006) dal 1.1.2007.

Territorio e autonomie locali
4 Agosto 2009
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, scorrimento graduatoria pubblicata marzo 2005 (per copertura posto resosi vacante e disponibile di pari qualifica quello messo a concorso) stante ulteriore proroga al 31.12.2009 termine validità graduatorie medesime (disposta art. 5, D.L. n. 207/2008 convertito L. n. 14 del 27 febbraio 2009) - Applicazione (per efficacia graduatorie), per citato ente, ordinaria disposizione contenuta art. 91, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, nel rappresentare di avere una popolazione superiore ai cinquemila abitanti e di non avere rispettato il patto di stabilità interno per il 2006, ha chiesto di conoscere se nel corso del 2009 possa procedere allo scorrimento di una graduatoria pubblicata nel marzo del 2005, per la copertura di un posto resosi vacante e disponibile di pari qualifica di quello messo a concorso, utilizzando il disposto di cui all'art. 5 della L. 14/2009, che ha prorogato al 31.12.2009 il termine di validità delle graduatorie solo per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni l'art. 5 del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine di validità delle graduatorie di cui al comma 100 dell'art. 1, della legge 311/2004, e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al primo gennaio 1999. Il recente D.L., 1/7/2009, n. 78, decreto anticrisi, ha previsto, sempre per le predette amministrazioni, una ulteriore proroga al 31 dicembre 2010 delle graduatorie approvate successivamente al 1 gennaio 2004.
Ciò posto, giova rammentare che dall'entrata in vigore della legge finanziaria 296/2006 e cioè dal 1.1.2007 l'Amministrazione in questione, essendo un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non risulta più soggetta al regime limitativo delle assunzioni. Conseguentemente dalla predetta data risulta possibile per gli enti locali applicare, per l'efficacia delle graduatorie, l'ordinaria disposizione contenuta nell'art. 91, comma 4 del Dlgs 267/2000. Tale disposizione prevede, com'è noto, che le graduatorie concorsuali rimangano efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
Posto quanto sopra, relativamente alla fattispecie in esame, si ritiene che l'ente possa procedere allo scorrimento della graduatoria pubblicata nel 2005, tenuto conto che il periodo di vigenza temporale dei tre anni, sospeso per effetto del regime limitativo delle assunzioni operato dalle leggi finanziarie per gli anni 2005 e 2006, decorre dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.
Resta inteso, che l'Ente, nel procedere all'assunzione di cui trattasi, dovrà comunque rispettare i vincoli imposti dal comma 557, dell'art. 1, della citata legge n. 296/2006, avendo cura di assicurare, ai sensi dell'art. 76, comma 5, della legge n. 133/2008, la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, incidenza che non dovrà comunque essere pari o superiori al 50%.