INCONPAT, ART 63, C.1, N.2 TUOEL - PE AMM.RE CHE RICOPRE LA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IN UNA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CHE ESPLETA IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE.

Territorio e autonomie locali
20 Luglio 2009
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

CON IL TERMINE "AMM.RE " SI INTENDONO TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE DELLA SOCIETA' DI CAPITALI, MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA. ATTIVAZIONE CON PROCEDURA CONSILIARE EX ART 69 TUOEL.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 20.07.09

OGGETTO: Comune di ..... Quesito relativo all'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2, T.U.O.E.L.

Si fa riferimento alla nota sopraevidenziata, con la quale è stato chiesto un parere in merito alla sussistenza di 'una causa di incompatibilità alla carica di assessore comunale di un consigliere che ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione in una Banca di Credito Cooperativo che espleta il servizio di Tesoreria del Comune' (la cui popolazione non supera i 15.000 abitanti).
Quest'ufficio è dell'avviso che la fattispecie rappresentata debba essere esaminata in ragione della statuizione recata dal comma 1, n. 2, dell'art. 63 del D. Lgs. n. 267/00, che espressamente prevede incompatibilità per colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati.
Al riguardo, si rappresenta che la Corte di Cassazione ha chiarito che la causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2, T.U.O.E.L - la cui ratio risiede nell'esigenza di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità -, pone , ai fini della sua sussistenza, una duplice condizione: una di natura soggettiva e l'altra di natura oggettiva. La prima richiede che il soggetto rivesta la qualità di titolare , o di amministratore, ovvero di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento e si debba trovare in una situazione incompatibile con l'esercizio della carica elettiva; la seconda, di natura oggettiva, che ricorre in caso di partecipazione (eventualmente insieme con altri soggetti, anche pubblici), allo svolgimento di un qualsiasi tipo di servizio nell'interesse del comune. La norma, pertanto, comprende tutte le ipotesi in cui la partecipazione in servizi imputabili al comune, e quindi di interesse generale, possa dar luogo, nell'esercizio della carica del 'partecipante', eletto amministratore locale, ad un conflitto tra interesse particolare di questo soggetto e quello generale dell'ente locale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 550 del 16-01-2004).
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, inoltre, con il termine 'amministratore' il legislatore ha inteso alludere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione della società di capitali, muniti o meno di poteri di rappresentanza (cfr. Cass., Sez. I Civ., 25.06.1987, n. 5594).
Ciò posto, in conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi innanzitutto sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la contestazione della causa ostativa all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art. 69 del citato decreto legislativo, che garantisce comunque il corretto contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d'incompatibilità contestata.