Attivazione - Amministrazione Provinciale -, per copertura posti vacanti, procedure mobilità volontaria (sensi art. 30, D.Lgs. n. 165/2001), prima di indizione concorsi pubblici - Necessità o meno, dare corso procedure previste art. 34 e seguenti medesi

Territorio e autonomie locali
7 Agosto 2009
Categoria 
15.02.09 Mobilità
Sintesi/Massima 

Obbligatorietà attivazione citate procedure mobilità - Non necessario avviamento quelle relative a collocamento personale in disponibilità (ex art. 34 e seguenti suddetto D. Lgs. n. 165/2001) - Modalità espletamento procedure in questione riconducibili a emanazione bandi mobilità, predisponibili da amministrazioni ed adeguatamente pubblicizzati (chiarito anche da Dipartimento Funzione Pubblica in circolare n. 4/2008 del 18.4.2008).

Testo 

Con una e-mail, il vice direttore generale di una Provincia, nel rappresentare che l'ente, prima di bandire i concorsi pubblici per la copertura di posti vacanti intende attivare le procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del Dlgs. 165/2001, ha chiesto di conoscere se una volta esperita tale procedura e la stessa sia stata infruttuosa sia possibile bandire i predetti concorsi pubblici, ovvero se si debba dare corso alle procedure previste dall'art. 34 e seguenti del medesimo decreto legislativo relative al personale in disponibilità. E' stato, inoltre, chiesto se l'attivazione della predetta procedura di mobilità volontaria richieda la pubblicazione di un apposito bando.
Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che sulla materia il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato, da ultimo, la circolare n. 4/2008 del 18.4.2008 con la quale sono state dettate utili linee guida in materia di mobilità anche alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 244/2008 alla quale pertanto si rimanda.
Ciò posto, si rileva che il comma 2 bis del citato art. 30 dispone espressamente che le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento.
La predetta normativa ha voluto introdurre un principio di carattere generale nell'ambito del sistema di reclutamento del personale pubblico, disponendo l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni di ricorrere prioritariamente alla mobilità volontaria, o, come la chiama il legislatore al passaggio diretto di dipendenti tra pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'indizione dei concorsi.
Pertanto, sulla base di tale principio, l'Ente in attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 30 dovrà attivare le procedure di mobilità. A tal proposito occorre evidenziare che, come anche chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in caso di attivazione della mobilità volontaria non si deve dare corso alle procedure tese al collocamento del personale in disponibilità ex art. 34 e seguenti del più volte citato Dlgs 165/2001 (Cfr. anche circolare della Funzione pubblica n. 1440 del 17.3.2003).
Per quanto riguarda l'ulteriore problematica relativa alle concrete modalità di effettuazione delle procedure di mobilità volontaria si fa presente che il citato Dipartimento, nella richiamata circolare n. 4/08, ha ritenuto che tali modalità possono ben essere ricondotte all'emanazione di bandi di mobilità che le amministrazioni possono predisporre dandone adeguata pubblicità, anche tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.