RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI IN SEGUITO A PROCEDIMENTI PENALI. CHE HANNO COMUNICATO ALL'ENTE, SIN DALL'APERTURA DEL PROCEDIMENTO IL NOMINATIVO DEL LEGALE DI FIDUCIA INCARICATO DELLA DIFESA SENZA CHE L'AMMINISTRAZIONE ABBIA FORNIT

Territorio e autonomie locali
5 Agosto 2009
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

LE SPESE LEGALI POSSONO ESSERE RIFUSE SE : VI E' UNA SENTENZA DEFINITIVA CHE ABBIA ESCLUSO LA RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE CON UNA PRONUNCIA DI ASSOLUZIONE CHE ESCLUDA UN CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE; E LA SCELTA DEL DIFENSORE SIA AVVENUTA PREVENTIVAMENTE E CONCORDEMENTE TRA LE PARTI.

Testo 

Class. n. 15900/10/ B/1/A Roma, 5 agosto 2009

OGGETTO: Comune di ........Quesito su rimborsabilità delle spese legali sostenute da dipendenti comunali in seguito a procedimenti penali.

Si fa riferimento alla nota sopraevidenziata con la quale codesto Ente ha chiesto l'avviso di quest'ufficio se sia tenuto a rimborsare le spese legali sostenute da alcuni dipendenti comunali in seguito a procedimenti penali, tenuto conto che gli stessi hanno comunicato all'ente , sin dall'apertura del procedimento, il nominativo del legale di fiducia incaricato della difesa anche se l'Amministrazione non ha fornito in merito alcuna risposta.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, secondo un modello procedimentale analogo a quello regolato dall'art.44 del R.D. n.1611/1933, relativo all'assunzione a carico dello Stato della difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di servizio, rimette alla valutazione discrezionale 'ex ante' dell'ente locale , con specifico riferimento all'assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non è in alcun modo riconducibile al contenuto precettivo della citata norma la pretesa di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale della nomina del proprio difensore. Del resto l'onere della scelta di un ' legale di comune gradimento' appare del tutto coerente con le finalità della norma perché, se il dipendente vuole che l'amministrazione lo tenga indenne dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio, appare logico, che il legale chiamato a tutelare tali interessi, che non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche quelli dell'ente di appartenenza, debba essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti (cfr. Consiglio di Stato , sez, V, 27 gennaio 2007 , n.552).
Occorre rilevare che nel caso in esame la scelta del legale, come si evince dalla richiesta di parere inoltrata da codesto Ente, sia stata operata autonomamente dai dipendenti che si sono preoccupati solo di comunicare all'Ente il nominativo del difensore, ma non hanno concordato tale nominativo con l'Amministrazione.
Quest'ufficio ritiene che i dipendenti , con la mera comunicazione del nominativo del difensore, non abbiano rispettato quanto disciplinato dal citato articolo 67.
E' necessario evidenziare che il Consiglio di Stato ha, peraltro, ribadito che, in ogni caso l'ammissione al beneficio in questione resta pur sempre condizionata dall'effettiva mancanza di un qualsiasi conflitto di interessi tra l'Amministrazione ed il dipendente, da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva di proscioglimento della competente autorità giudiziaria, e ciò non solo sotto il profilo della responsabilità penale in ordine ai fatti addebitati al dipendente medesimo ( che deve essere comunque esclusa dalla pronuncia del giudice), ma anche sotto altri profili, che siano riscontrabili in riferimento ai fatti medesimi, in ordine ai quali deve essere ugualmente esclusa pure una eventuale responsabilità di tipo disciplinare od amministrativo, per mancanze attinenti al compimento dei doveri dell'ufficio ( cfr sent.C.d.S., Sez. VI, n.7660/04 e C.d.S., Commissione speciale, 6 maggio 1996, n.4) .
Alla luce di quanto sopra esposto, quest'ufficio ritiene che le spese legali possano essere rimborsate solo se:
a) vi sia una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente con una pronuncia di assoluzione nel merito dalle imputazioni contestate,- tale pronuncia naturalmente deve escludere un eventuale conflitto di interesse con l'Ente-;
b) la scelta del difensore sia avvenuta preventivamente e concordemente tra le parti, ipotesi questa che non sembra ravvisarsi nel caso prospettato da codesta Amministrazione.