CONSIGLIERE NEO ELETTO - AFFINITA' SINO AL TERZO GRADO DEL SINDACO E/O DEL PRESIDENTE DI PROVINCIA - CAUSA DI INCOMPATIBILITA'
Prot. N. 15900/TU/00/64 Roma, 12 agosto 2009
OGGETTO: Rapporti di parentela ed affinità fra il sindaco ed un consigliere comunale. Art. 64, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
Quesito su : 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo elettorato passivo: incompatibilità.
Con la nota sopradistinta è stato richiesto il parere di questa Direzione Centrale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 64, comma 4 , del decreto legislativo n. 267/2000. In particolare, si chiede di conoscere se il divieto posto dal citato articolo per il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco riguardi anche la posizione di un neo-consigliere, eletto nelle recenti consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, che si trovi in una posizione di affinità con il sindaco, trattandosi della figlia della sorella del proprio coniuge.
La disposizione in esame pone un'assoluta preclusione alla nomina dei parenti ed affini sino al terzo grado del sindaco e del presidente della giunta provinciale, quali rappresentanti del comune e della provincia.
Si condivide, pertanto, l'orientamento espresso in proposito dalla Prefettura di xxxx trattandosi, nel caso di specie, di un affine entro il terzo grado del sindaco.
IL DIRETTORE CENTRALE