Commissioni consiliari. Criterio proporzionale.

Territorio e autonomie locali
22 Luglio 2009
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

In base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del d. lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’ inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione

Testo 

E' stato chiesto un parere in ordine all' attuazione dell'articolo 47 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, laddove si prevede la revisione della composizione delle commissioni consiliari permanenti a seguito delle modifiche intervenute nei gruppi consiliari che si erano costituiti all'atto dell'insediamento del consiglio comunale.
In particolare, ai due originari gruppi consiliari se ne sono aggiunti due ulteriori rendendosi così necessaria, alla stregua della citata norma regolamentare, una nuova ripartizione della rappresentanza consiliare all'interno delle quattro commissioni permanenti previste.
La controversia emersa verte sostanzialmente sul numero dei rappresentanti spettanti a ciascun gruppo in seno alle commissioni.
Al riguardo si evidenzia che, in base a quanto disposto dall'articolo 38, comma 6, del d. lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l' inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Il legislatore non precisa come debba essere applicato il surriferito criterio di proporzionalità. E' da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.
Secondo l'univoco e consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi, il criterio proporzionale può dirsi rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo presente in consiglio in modo che, se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite ( v. TAR Lombardia, Brescia, 4.7.1992, n.796; TAR Lombardia Milano, 3.5.1996,n.567), assicurando una composizione delle commissioni proporzionata all'entità di ciascun gruppo consiliare.
Nel caso in esame, l'art. 47 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, come testualmente riportato da codesto ente, ribadisce la necessità che siano composte con criterio proporzionale, in armonia con analoga previsione statutaria ( art.14, comma 1) e ne fissa in sei i componenti, stabilendo che ' eventuali modifiche nella composizione dei gruppi consiliari costituiti al momento dell'insediamento del consiglio comunale comportano la variazione nella composizione delle commissioni consiliari .' ; la competenza a deliberare in ordine alla relativa modifica dei gruppi consiliari nelle commissioni è demandata, ai sensi del medesimo art. 47, alla conferenza dei Presidenti di gruppo.
Tuttavia non si rinviene nel cennato regolamento una disciplina puntuale in merito alla concreta applicazione del criterio proporzionale, pur se espressamente richiamato.
Ne deriva che sono possibili più soluzioni applicative, come precisato dalla stessa giurisprudenza, secondo la quale ' il criterio in questione è posto dal legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio sottende, e che consiste nell'assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile' ( v. TAR Lombardia, sez.II, n.567/96).
Alla luce di ciò, codesto Ente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, potrà valutare la soluzione applicativa del criterio proporzionale maggiormente idonea al superamento della problematica.
Va da sé, in linea di principio, che eventuali modifiche regolamentari possono essere in ogni momento apportate stante l'autonomia organizzativa dei consigli riconosciuta dal comma 3 dell'articolo 38 del d.lgs. n.267/2000.