Affidamento - a soggetti esterni ente - incarico di staff per funzionamento segreteria personale e supporto consiglio comunale (materia ambientale) - Applicabilità art. 90, D.Lgs. n. 267/2000 (disciplinante costituzione uffici supporto organi direzione p

Territorio e autonomie locali
5 Agosto 2009
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno,conferimento citati incarichi a titolo gratuito (con solo rimborso spese) o necessaria previsione rapporto lavoro regolato da CCNL dipendenti enti locali, o diversa modalità di accesso - Inapplicabilità art. 38, comma 3, richiamato D.Lgs. n. 267/2000 - stante popolazione inferiore quella prevista da medesimo - e modalità assunzionali previste citato art. 90, T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione nel rappresentare l'intenzione di affidare a due soggetti esterni un incarico di staff, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, per la segreteria del personale e per il supporto al consiglio comunale in materia ambientale, ha chiesto se detti incarichi possano essere conferiti a titolo gratuito prevedendo un solo rimborso spese, oppure, se si debba necessariamente prevedere un rapporto di lavoro regolato dal CCNL dei dipendenti degli enti locali; in alternativa è stato chiesto se esista altra modalità che consenta ai predetti soggetti di accedere agli uffici e ai documenti comunali.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 38, comma 3, del richiamato D.Lgs. n. 267/2000, contempla la facoltà di prevedere strutture apposite per il funzionamento dei consigli solo per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ipotesi questa che non si rinviene nel caso in esame, tenuto conto che dall'ultimo censimento del 2001 l'Amministrazione risulta avere una popolazione di 13.000 abitanti.
Ciò posto, si rileva che non è possibile procedere al conferimento di un incarico di staff ex art. 90 del Dlgs 267/2000 a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di supporto al consiglio comunale. Infatti, detto articolo, nel disciplinare gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, detta specifiche norme che risultano applicabili solo per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite, come espressamente indicato nell'articolo medesimo. Inoltre, l'articolo 90 in commento, configurandosi come norma speciale, costituisce deroga ai principi generali sanciti costituzionalmente in materia di accesso, secondo i quali all'impiego di una pubblica amministrazione si accede mediante pubblica selezione (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 1/1999, n. 194/2002, n. 109/2002), e pertanto non è suscettibile di applicazione fuori dell'ambito di diretto riferimento, non potendosi, peraltro, assimilare le strutture previste dal citato art. 38 con quelle ex art. 90.
Stante quanto sopra esposto, appare opportuno che l'Amministrazione provveda ad adottare apposita norma regolamentare idonea a disciplinare le modalità di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale e dei gruppi consiliari, tenendo presente che a detti uffici di segreteria può anche essere destinato il personale dipendente del comune stesso.