Possibilità o meno, sommare tutti periodi lavorativi effettuati presso medesimo ente con tipologie contrattuali diverse, fine calcolo triennio di lavoro, requisito temporale necessario per successiva stabilizzazione (art. 1, comma 558, L. n. 296/2006) - Cumulabilità solo periodi prestati con contratto lavoro natura subordinata a tempo determinato (come chiarito con circolare Dipartimento Funzione Pubblica, n. 5/2008).
Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere se nella necessità di prorogare un contratto a tempo determinato stipulato con un lavoratore di cat. B1, assunto applicando la riserva prevista dall'art. 1, comma 560, della legge n. 296/2006, a favore dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, debbano essere sommati tutti i periodi effettuati presso l'Ente con qualsiasi tipologia di contratto oppure i tre anni debbano essere calcolati solo in riferimento al periodo prestato a tempo determinato.
Al riguardo, si ritiene utile precisare, concordemente a quanto sostenuto dal Ministero dell'Economia, che la disposizione recata dall'art. 3, comma 94, lett. b), della legge n. 244/2007, che ha esteso le procedure di stabilizzazione anche ai lavoratori autonomi co.co.co, non consente, tuttavia, di parificare le collaborazioni coordinate e continuative ai tempi determinati ai fini della stabilizzazione, rendendo immediatamente esperibili le relative procedure nei confronti di tali soggetti.
Difatti, il richiamo operato dal citato comma 94, ai commi 529 e 560 dell'art. 1, della finanziaria 2007, che stabilisce la riserva di una quota non inferiore al 60% dei posti messi a concorso per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, conferma il percorso già delineato in tal sede, ovvero le amministrazioni potranno continuare ad avvalersi dei soggetti con contratti co.co.co., ai sensi del comma 95, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, semprechè abbiano previsto per gli stessi una trasformazione in rapporti a tempo determinato previa attivazione di specifiche procedure concorsuali.
Si tratta, in altri termini, di una procedura volta a far conseguire anche ai soggetti utilizzati con contratti di co.co.co. i requisiti previsti dall'art. 1, comma 558 della legge finanziaria per il 2007 .. .il triennio di lavoro prestato a tempo determinato e superamento di prove selettive; a tal fine deve ritenersi legittima l'instaurazione di rapporti a tempo determinato, che consentano di raggiungere il richiamato requisito temporale (3 anni) necessario per la successiva stabilizzazione.
Da quanto sopra esposto, si evidenzia, quindi, chiaramente che ai fini del calcolo del triennio di lavoro possono essere cumulati solo i periodi prestati con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato, non potendosi, come chiarito anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 5/2008 del 18 aprile 2008, cumulare le esperienze lavorative maturate con tipologie contrattuali diverse.