Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA CANDIDATI AD ELEZIONI POLITICHE E AMM.VE SONO POSTI IN ASPETTATIVA SPECIALE CON ASSEGNI DAL MOMENTO DELL'ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA.
GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA CANDIDATI AD ELEZIONI POLITICHE O AMM.VE SONO POSTI IN ASPETTATIVA SPECIALE CON ASSEGNO. AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPèALE IN QUANTO DIPENDENTE DELL'ENTE VA APPLICATO L'ART. 60 COMMA 1 N. 7 TU
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso l’avviso che l’intervenuta abrogazione del comma 6 dell' art. 82 determina come inevitabile conseguenza la non cumulabilità dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nell’ipotesi in cui un amministratore locale ricopra due incarichi presso enti diversi, ritenendo la citata abrogazione come indicativa di una precisa volontà del legislatore volta ad escludere tale cumulo. L’ipotesi contraria avrebbe l’effetto di rendere la soppressione del comma 6 priva di efficacia concreta, vanificando l’intento del legislatore.
l’articolo 39, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, prevede l’obbligo di convocazione del consiglio, con inserimento nell’ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto, tra gli altri, da un quinto dei consiglieri.
Sussistendo il predetto quorum ed essendo l’oggetto lecito ed attinente alle competenze dell’Ente, l’obbligo di legge può ritenersi soddisfatto inserendo il punto nell’ordine del giorno del consiglio comunale in cui vengono trattati altri argomenti.
Negli statuti e nei regolamenti comunali che hanno disciplinato espressamente la materia, il “consiglio comunale aperto” viene costantemente inteso “come seduta del Consiglio alla quale la popolazione è invitata a partecipare e ad intervenire nella discussione dell’argomento all’ordine del giorno e ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni”.
CI SI TROVA IN UNA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' IN QUANTO IL CONSIGLIER SEPPUR NON DIPENDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E' COMUNQUE SOCIO CON UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE.
L'AMM.RE DOVEVA ASTENERSI DALL'ASSUMERE L'INCARICO DI DIRETTORE TECNICO DELLA SOCIETA' (DOVERE DI ASTENSIONE NEL CASO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBL. NEL TERRITORIO AMMINISTRATO.
NON E' DOVUTO IL GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI LA CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO CONSILIARI, IN QUANTO NON EQUIPARATA ALLE "COMMISSIONI CONSILIARI".
L’art. 61, comma 10, secondo periodo, e l’art. 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, hanno fatto venir meno la possibilità per gli enti locali, prevista dalla precedente formulazione del comma 11 dell’art. 82 del T.U.O.E.L., di incrementare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, prevista dal D.M. n. 119/2000, ed hanno sospeso fino al 2011 il potere del Governo di adeguare la suddetta misura alla variazione del costo della vita.
Gli importi da considerare sono quelli indicati nella Tabella A allegata al decreto ministeriale n. 119 del 2000, eventualmente maggiorati ai sensi dell’art. 2 del citato decreto ministeriale, ove ne sussistano i presupposti.
L'ABROGAZIONE DEL COMMA 6 DELL'ART. 82 TUOEL, E' VOLTO AD ESCLUDERE LA POSSIBILITA' DI CUMULO INDENNITA' CON I GETTONI DI PRESENZA NEL CASO DI ESPLETAMENTO DI DUE MANDATI PRESSO ENTI DIVERSI.
AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI NON E' DOVUTO IL GETTONE DI PRESENZA PERCHE' NON PUO' ESSERE EQUIPARATA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI.
Ai sensi dell’art. 39, comma, 2 del dlgs. 267/2000, il presidente del consiglio comunale o provinciale e' tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. SI ritiene che nell’arco temporale di venti giorni debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare.
Ai sensi dell'art. 78 del codice civile, l'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge e tale affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (c.c. 434, n. 2).
Trattatosi di un’affinità di primo grado, nel caso di specie, sarà applicabile nei confronti dell'affine del sindaco la sopracitata causa di incompatibilità di cui all'art. 64 del T.U.O.E.L., non potendo, appunto, considerarsi cessato il vincolo di affinità a seguito del decesso del coniuge.
GLI IMPORTI PER LE INDENNITA' SONO QUELLI DECISI ANTERIORMENTE AL 30 SETTEMBRE 2005, RIDOTTI DEL 10% ANCHE PER I NUOVI AMMINISTRATORI, NONOSTANTE I PRECEDENTI AMM.RI PERCEPISSERO UNA INDENNITA' INFERIORE AL TABELLARE DEL D.M. 119/2000.
GLI IMPORTI DELLE INDENNITA' SONO QUELLI DELIBERATI ANTERIROMENTE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2005, RIDOTTI DEL 10%.
E’ ammessa l’esistenza di un gruppo consiliare uni personale qualora, nell’ambito della normativa statutaria e regolamentare dell’ente, non vi siano norme che precludano tale possibilità.
L l’art. 82, comma 1, TUOEL non prevede l’indennità di funzione al vicepresidente del consiglio comunale - L’elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dal citato articolo, non permettono l’estensione in via analogica del relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati, in considerazione anche dell’incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell’ente - L’art. 6 del decreto legislativo l’autonomia normativa dell’ente locale pone limite inderogabile nei principi fissati dalla legge - L’adozione di norme statutarie, espressioni di quell’autonomia, deve svilupparsi in armonia con le previsioni legislative citate.
PUO' ESSERE RETTIFICATA LA DELIBERA CON LA QUALE ERA STATA RIDOTTA L'INDENNITA' DEL SINDACO DEL 15% - RISPETTANDO COMUNQUE LA RIDUZIONE DEL 10% PER GLI IMPORTI DELIBERATI PRIMA DEL 30 SETTEMBRE 2005.
GLI IMPORTI DA CONSIDERARE PER LE INDENNITA' SONO QUELLI LEGITTIMAMENTE DELIBERATI ANTERIORMENTE AL 30 SETTEMBRE 2005, RIDOTTI DEL 10% IN FORZA DELL'ART.1 COMMA 54 DELLA LEGGE 266/2005.
CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008, NON E' PIU' CUMULABILE L'INDENNITA' DI FUNZIONE CON I GETTONI DI PRESENZA PRESSO ENTI DIVERSI.
Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 31 luglio u.s., ritiene che l'intervenuta abrogazione del comma 6 del citato art. 82, determini come inevitabile conseguenza la non cumulabilità dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nell'ipotesi in cui un amministratore locale ricopra due incarichi presso enti diversi, in quanto l'ipotesi contraria avrebbe l'effetto di rendere l'abrogazione del comma 6 priva di efficacia concreta, vanificando il citato intento del legislatore.
L'ABROGAZIONE DEL COMMA 6 DELL'ART. 82 TUOEL DETERMINA LA NON CUMULABILITA' DELL'INDENNITA' CON I GETTONI DI PRESENZA NELL'IPOTESI CHE UN AMMINISTRATORE RICOPRE DUE INCARICHI PRESSO ENTI DIVERSI.