INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI- RIDUZIONE DEL 10%.

Territorio e autonomie locali
17 Agosto 2009
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

GLI IMPORTI DELLE INDENNITA' SONO QUELLI DELIBERATI ANTERIROMENTE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2005, RIDOTTI DEL 10%.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 17 agosto 2009

OGGETTO: Quesito. Indennità di funzione amministratori- Riduzione del 10%

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto ente ha chiesto se la disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n.266 che prevede la rideterminazione in riduzione nella misura del 10% della indennità di cui all'oggetto, sia ancora in vigore.
Al riguardo, va rilevato che l'art.61, comma 10, secondo periodo, e l'art.76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n.133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 , hanno fatto venir meno la possibilità per gli Enti locali, prevista dalla precedente formulazione del comma 11 del citato art.82, di incrementare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, prevista dal D.M. n.119/2000, ed hanno sospeso fino al 2011 il potere del Governo di adeguare la suddetta misura alla variazione del costo della vita.
Quest'ufficio , pertanto, è dell'avviso che gli importi da considerare sono quelli legittimamente deliberati anteriormente alla data del 30 settembre 2005, ridotti del 10% così come previsto dall'art.1, comma 54, della legge n.266/2005.