Composizione del Gruppo consiliare misto. Gruppo unipersonale

Territorio e autonomie locali
17 Agosto 2009
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

E’ ammessa l’esistenza di un gruppo consiliare uni personale qualora, nell’ambito della normativa statutaria e regolamentare dell’ente, non vi siano norme che precludano tale possibilità.

Testo 

E' stato chiesto un parere in ordine alla ammissibilità della costituzione del gruppo consiliare misto composto da un unico consigliere comunale e della attribuzione allo stesso della qualità di capogruppo.

In via preliminare si rappresenta che sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme statutarie e regolamentari nella materia.

Infatti, i pareri espressi in tema di gruppi consiliari da questa Direzione centrale sono modulati sulle specifiche fattispecie sottoposte tenendo conto delle previsioni normative locali, sovente non del tutto chiare, che variano da ente a ente .

Ciò posto, si rileva che l'articolo 15, comma 2, dello Statuto del comune di . prevede la possibilità di formare gruppi unipersonali nei seguenti casi: quello del 'consigliere candidato sindaco che non aderisca a nessun gruppo presente nel consiglio comunale' (il quale, anche ai sensi dell'art. 13 comma 5 del regolamento, assume la qualificazione di capogruppo) e quello previsto dal comma 3 dell'art. 15 dello Statuto, nei riguardi dell'unico consigliere espresso da una lista presente alla competizione elettorale.

Il successivo comma 4 disciplina la possibilità di costituzione di 'un gruppo consiliare autonomo, rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali', vincolandola alla partecipazione di almeno due unità.
Il medesimo articolo, al comma 5, nel disciplinare in modo specifico e puntuale le ipotesi in cui può costituirsi il gruppo misto dispone, senza alcuna indicazione in ordine alla sua composizione numerica, che lo stesso è costituito dai consiglieri che non abbiano dichiarato a quale gruppo intendano appartenere e da quelli che 'nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal raggruppamento nella cui lista furono eletti.'.

Se ne deduce, ad avviso della scrivente, che la fattispecie in esame sia da ricondurre alla situazione da ultimo delineata, considerato che, sulla base della documentazione prodotta, risulta che l'interessata ha 'dichiarato' la propria 'autonomia dal gruppo consiliare corrispondente alla lista elettorale' nella quale era stata eletta e di voler costituire il gruppo misto

Va da sé che al consigliere unico componente del gruppo non possono non essere riconosciute tutte le prerogative e le funzioni spettanti ai 'capigruppo'.