ART. 82 TUOEL - CUMULO INDENNITA' CON GETTONE DI PRESENZA.

Territorio e autonomie locali
2 Settembre 2009
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

L'ABROGAZIONE DEL COMMA 6 DELL'ART. 82 TUOEL, E' VOLTO AD ESCLUDERE LA POSSIBILITA' DI CUMULO INDENNITA' CON I GETTONI DI PRESENZA NEL CASO DI ESPLETAMENTO DI DUE MANDATI PRESSO ENTI DIVERSI.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/82

Roma, 2 settembre 2009

Oggetto: art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – cumulo delle indennità

Si fa riferimento alla nota sopradistinta pervenuta direttamente a questo Ministero con la quale, nel richiamare l'art 2, commi 24 e 25 della legge 24 dicembre 2007 ( legge finanziaria 2008), con il quale è stata disposta l'abrogazione dei commi 4 e 6 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si chiede di conoscere se, anche alla luce della recente sentenza n. 219 in data 12/02/2009 del TAR Lecce che ha ritenuto legittimo il ricorso di un amministratore locale per il riconoscimento e quindi la cumulabilità del gettone di presenza con l'indennità di funzione nel caso di espletamento di due mandati presso enti diversi, tale cumulo di indennità debba ritenersi tuttora sussistente.
Al riguardo si osserva che la questione rappresentata, come peraltro evidenziato nella nota alla quale si risponde, è stata oggetto di alcuni pareri espressi dalle sezioni regionale della Corte dei Conti che si sono espresse per la non cumulabilità dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona, pur in assenza di un esplicito divieto.
Ciò premesso questa Amministrazione, tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti sull'argomento anche da parte di altri enti locali, ha ritenuto di formulare un apposito quesito al Ministro dell'Economia e delle Finanze in merito alla problematica in esame.
La suddetta Amministrazione, con parere reso il 31 luglio u.s., che ad ogni buon fine si allega in copia, ha reso noto che la soppressione del più volte citato comma 6 dell'art. 82 T.U.O.E..L. deve ritenersi come indicativa di una precisa volontà del legislatore volta ad escludere la possibilità di cumulo mentre l'ipotesi contraria renderebbe la disposta abrogazione del comma 6 priva di efficacia concreta.